201702.28
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Dal primo febbraio 2017 è entrata in vigore una nuova versione delle direttive in tema di esame di marchi UE. Sebbene non si tratti di disposizioni normative vincolanti, queste direttive costituiscono un importante strumento orientativo per chi si accinge a depositare un marchio europeo poiché elaborate sulla base dei casi più frequenti esaminati dall’EUIPO. Le disposizioni sono consultabili sul sito dell’EUIPO e di seguito ne segnaliamo alcune tra le più rilevanti:

  • Se l’opposizione è presentata in una delle lingue ufficiali dell’EUIPO, ma non quella del procedimento, l’opponente avrà a disposizione un mese, oltre il termine per l’opposizione, per depositare la traduzione dell’atto. Nel caso in cui invece la lingua utilizzata per depositare l’atto di opposizione non sia tra quelle ufficiali dell’EUIPO, la traduzione dovrà essere depositata entro il termine previsto per il deposito dell'opposizione;
  • In caso di deposito di marchio tridimensionale la domanda di deposito può contenere fino a 6 prospettive. Se il numero è superiore, l'EUIPO rileverà l'irregolarità;
  • Si ribadisce che l’assenza di carattere distintivo anche in un solo Stato dell’Unione Europea può bastare per rifiutare la registrazione. Analogamente, la prova del c.d secondary meaning dovrà essere fornita per tutto il territorio dell’Unione Europea. Poiché tuttavia può risultare difficile fornire la prova di acquisizione di carattere distintivo in ogni Stato dell’Unione Europea, si prevede che l’ufficio possa esaminare le prove fornite (eventualmente anche solo per una parte del territorio), esaminandole nel loro complesso e procedendo per deduzioni;
  • Nel caso in cui l'opposizione sia diretta solo contro una parte di prodotti o servizi, ma non vi sia chiarezza rispetto a quali siano effettivamente, l'ufficio riterrà che l'opposizione sia stata presentata contro tutti i prodotti e servizi oggetto del deposito; 
  • Nel caso in cui, invece, a non essere chiari siano i prodotti o servizi rivendicati dal marchio anteriore ciò non dovrà comportare una valutazione dell'ufficio a favore della sussistenza di confondibilità con i prodotti o servizi del marchio opposto.