201704.28
0
Print Friendly, PDF & Email

Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.

In questa edizione, desideriamo cogliere l’occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.

Brexit: attivato l’art. 50 del Trattato di Lisbona

Lo scorso 23 giugno 2016 il Regno Unito sorprendeva il resto dell’Unione Europea con voto favorevole alla c.d Brexit. Fino a poco tempo fa, al di là della notizia, da un punto di vista pratico il governo inglese non aveva ancora adottato alcuna manovra per attivare formalmente il processo di uscita del paese dall’UE.

Lo scenario è pero recentemente cambiato: il 29 marzo 2017 il processo di uscita ha cominciato il suo avvio poiché il governo britannico ha invocato l’art. 50 del Trattato di Lisbona. Per capire la portata di questa richiesta, è necessario precisare che l’art. 50, mai invocato fino ad oggi, prevede che ogni stato membro dell’Unione Europea possa ritirare la propria adesione e che ciò debba avvenire in conformità alle disposizioni costituzionali del paese interessato che, a sua volta, dovrà informare il Consiglio europeo della decisione presa e quindi negoziare un accordo per la “separazione”. Dal momento in cui l’articolo viene invocato lo stato avrà poi due anni per concludere l’accordo (il termine potrà essere esteso).

Ora che il Regno Unito ha formalmente invocato l’art 50 si può dire che la Brexit sia quindi ufficialmente iniziata. Ciò che accadrà nei prossimi mesi sarà però del tutto “sperimentale”: l’Unione Europea, da un lato, e il governo britannico dall’altro dovranno, strada facendo, aggiustare il tiro delle trattative per ottenere il “risultato” tecnico perseguito, ovvero la giuridica separazione dall’Unione Europea chiesta dal voto referendario del popolo britannico.

In prima battuta, ci si attende una risposta formale scritta dell’Unione Europea alla richiesta del governo britannico espressa il 29 marzo, dopodiché inizieranno le negoziazioni (probabilmente nel mese di giungo) per gli accordi che andranno a regolare i rapporti Regno Unito/Unione Europea.

Fino al raggiungimento di tale accordo, il Regno Unito rimarrà a tutti gli effetti un paese membro dell’UE.

Il processo di uscita del Regno Unito e il raggiungimento dell’accordo sarà tuttavia tutt’altro che semplice poiché dovrà ricevere l’approvazione unanime di tutti i restanti 27 membri dell’Unione Europea. Inoltre non sarà certamente cosa di poco conto raggiungere un accordo per tutte le disposizioni normative europee emesse nell’arco di quarant’anni. Ciò vale ovviamente anche per il diritto industriale che, a livello europeo, annovera una disciplina in materia di marchi esistente da ormai vent’anni e disposizioni in materia di design esistenti da quindici. Sono inoltre molti quelli che ritengono inverosimile che il processo si concluda nei due anni previsti.