201801.24
0
Print Friendly, PDF & Email

Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale



Una delle principali forme di tutela delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative delle aziende è costituito dal segreto commerciale. L’impresa, infatti, usa la riservatezza come lo strumento di competitività commerciale e di gestione dell’innovazione nel settore della ricerca, e in relazione ad un’ampia gamma di informazioni, che si estendono dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni su clienti e fornitori, i piani aziendali, le ricerche e le strategie di mercato.

Tale patrimonio di know how e di informazioni commerciali, non divulgato e destinato a rimanere riservato, viene definito – appunto - segreto commerciale.

Oggigiorno, le imprese sono sempre più esposte a pratiche fraudolente atte ad appropriarsi illecitamente dei segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata, spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, sia a livello nazionale sia all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.

A livello nazionale, la tutela apprestata dal legislatore è contenuta nel codice della proprietà industriale.

L’art. 98 del predetto considera informazioni segrete “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misura da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete".

Il primo dei requisiti di protezione richiesto dall'art. 98, comma 1 lett. a) è la segretezza, nozione che fa riferimento ad una conoscenza qualificata e a una non facilità di accesso da parte degli operatori del settore; ne consegue che non possono essere considerate segrete o riservate le informazioni note o quelle facilmente accessibili. L'art. 98 richiede altresì che le informazioni abbiano un valore economico, nel senso che siano suscettibili di sfruttamento e utilizzo nell'ambito di un'attività economica; deve cioè trattarsi di informazioni il cui possesso esclusivo o quasi esclusivo assicuri al soggetto che le detiene un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore. Quanto, infine, al requisito della secretazione, la ragionevole adeguatezza delle misure di segretezza adottate va valutata in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

Il successivo art. 99 CPI dispone poi: "Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo".

Il codice della proprietà industriale, dunque, garantisce strumenti idonei al detentore del segreto commerciale in caso di violazione dello stesso da parte di terzi.

Tuttavia, impone al soggetto detentore delle notizie riservate di predisporre i necessari accorgimenti affinché queste non vengano indebitamente acquisite, divulgate o utilizzate.

Tale aspetto è molto importante soprattutto alla luce della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo, volta ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di segreto commerciale, ove si cristalizza il principio secondo cui, l’autorità giudiziaria competente a giudicare della sussistenza o meno della violazione del segreto commerciale, deve necessariamente valutare se il soggetto il cui diritto si ritiene violato abbia posto in essere le necessarie e dovute accortezze volte a proteggere il segreto commerciale.

 È necessario, infatti, che sia posto in essere un serio criterio di difesa ed una corretta protezione, dimostrabile e documentabile: ad esempio un criterio di difesa prevede circolari interne specifiche, procedure di sicurezza, accordi di non divulgazione, clausole di riservatezza o di sicurezza, contratti di sicurezza, di segretazione, ecc. È necessario che l’insieme organico delle informazioni, il quale viene continuamente implementato ed adeguato, sia segreto e bene proprio dell’azienda.

Ecco allora gli strumenti fondamentali per proteggere le informazioni riservate.

Anzitutto, le misure di salvaguardia devono essere rivolte sia all’interno – e quindi verso dipendenti o collaboratori - che all’esterno, verso i terzi, come, ad esempio, i fornitori, i clienti, partners.

Sotto il profilo interno, è buona norma che l’imprenditore predisponga procedure ad hoc volte ad assicurare l’accesso selettivo alle informazioni. Queste procedure possono essere di natura legale, organizzativa o tecnologica. Si pensi a circolari interne, policies aziendali, codici identificativi e password quali strumenti di protezione fisica e tecnologica dei sistemi informativi o la predisposizione di archivi protetti da codici.

Alle aziende è data anche la possibilità di emanare un proprio regolamento interno per la gestione delle informazioni riservate ove anzitutto, verranno specificamente indicate le informazioni non divulgabili. Sarà fatto obbligo al personale di garantire la segretezza di tali informazioni riservate e a farne uso esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Allo stesso tempo sarà fatto divieto ai dipendenti di rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi, riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo i documenti, se non con il consenso preventivo – e possibilmente per iscritto – della direzione aziendale.

Altra modalità di tutela è l’inserimento di clausole specifiche nei contratti di lavoro: occorre, infatti, che dipendenti e collaboratori siano informati della necessità di mantenere il segreto. Una clausola a cui dovranno attenersi anche ex-dipendenti ed ex-collaboratori, poiché avendo una portata ultrattiva rispetto al rapporto di lavoro o di collaborazione non si estinguerà con essi ma continuerà ad essere vincolante finché le informazioni in questione non diverranno di pubblico dominio.

Per quanto attiene, invece, alle misure rivolte verso l’esterno, uno degli strumenti giuridici più utilizzati, in fase preventiva, per la protezione delle informazioni riservate è quello degli accordi di riservatezza che possono rilevare quali singole clausole contrattuali (ad esempio nei contratti di licenza) oppure quale oggetto di un autonomo accordo contrattuale, indicato nella pratica con il termine NDA, ovvero non-disclosure agreement.

Trattasi di una tutela contrattuale operativa nei confronti di determinati soggetti che rende vincolante un obbligo di segretezza che, diversamente, sarebbe tutelabile soltanto ricorrendo ai più generici istituti della buona fede e della correttezza.

I punti fondamentale che devono essere inseriti nell’accordo possono considerarsi i seguenti:

  1. Premesse: è importante cristallizzare in maniera precisa la ragione e la finalità per cui le informazioni riservate vengono trasmesse da una parte all’altra (o reciprocamente).
  2. Individuazione delle informazioni riservate: occorre, dunque, indicare quali siano le informazioni oggetto dell’accordo (a livello esemplificativo, si può utilizzare la seguente dicitura: “ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati…”);
  3. Individuazione del titolare delle informazioni segrete e della parte ricevente le medesime;
  4. Le modalità e le condizioni di utilizzo delle informazioni segrete da parte del ricevente;
  5. La validità temporale del vincolo. la durata può prevedere una scadenza stabilita oppure può essere a tempo indeterminato. Si ritiene che una tutela più incisiva e duratura richieda la non indicazione della durata della validità dell’accordo.
  6. Impegno delle parti: anzitutto, va fatto espresso divieto alla parte che riceve le informazioni riservate di divulgarle, nonché di utilizzarle per scopi diversi da quelli descritti nelle premesse. È molto utile altresì responsabilizzare la parte che riceve le informazioni, obbligandola a garantire l’altra parte in ordine a qualsiasi violazione dell’accordo di riservatezza posta in essere da propri dipendenti, collaboratori, società collegate, affiliate o controllate.
  7. Misure di protezione: è importante prevedere in maniera specifica le misure di protezione delle informazioni confidenziali che dovrà adottare le parte che la ha ricevute. In questo modo, nel caso di perdita o divulgazione anche accidentale o non colposa delle conoscenze, la parte potrà essere responsabilizzata per il solo fatto di non aver adempiuto all’adozione delle misure di sicurezza concordate.
  8. Sanzioni in caso di violazione del divieto di divulgazione. Attraverso una clausola dell’accordo le parti concordano preventivamente l’importo del danno che dovrà essere pagato dalla parte inadempiente, senza che sia necessario fornire la prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente. Le parti sono poi libere di prevedere espressamente che il titolare delle informazioni riservate possa pretendere, oltre all’ammontare della clausola penale, anche il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, a condizione tuttavia che dia prova del danno ulteriore.
  9. Individuazione della legge applicabile in caso di controversia e il foro competente.

L’adozione di questi strumenti a garanzia della non appropriazione, divulgazione e/o utilizzo del segreto commerciale è di fondamentale importanza per poter contrastare efficacemente i tentativi fraudolenti di violazione dello stesso e veder accolte le proprie richieste – sia di cessazione della condotta illecita, sia di risarcimento del danno eventualmente patito – innanzi all’autorità giudiziaria.