201801.24
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale



Di recente il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di contraffazione di modelli e disegni, in una causa che vedeva coinvolte due imprese italiane entrambe operanti nel mercato della produzione di mobili ed arredamento. La società attrice – titolare di un modello registrato avente ad oggetto la forma di una poltrona – riteneva che la convenuta avesse contraffatto tale modello, violato il diritto d’autore su di essa esistente e, infine, posto in essere atti di concorrenza sleale.

Il Tribunale, nel giudicare della causa, ha disaminato i presupposti affinché possano dirsi integrate le tre condotte di cui sopra.

Uno dei requisiti necessari affinché un modello o disegno pervenga a registrazione è il c.d. carattere individuale. Ciò significa che l’impressione che questo suscita nell'utilizzatore informato deve differire dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della presentazione della domanda di registrazione.

 Pertanto, secondo il Tribunale, i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. Si avrà, quindi, contraffazione dello stesso, quando un prodotto riproduca gli elementi caratterizzanti del modello protetto, così che l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un’impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto.

A ciò consegue, secondo il Tribunale, che la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare un’impressione generale differente. Il disegno o modello successivo, pertanto, per non costituire contraffazione di quello protetto deve possedere reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Nel caso di specie, la poltrona della convenuta non produceva un’impressione generale differente rispetto a quella prodotta dalla poltrona oggetto di causa poiché non presentava differenze significative volte a distinguersi da quest’ultima. Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto sussistente una condotta di contraffazione di modello.

Per quanto attiene alla contestata violazione del diritto d’autore, nel caso di specie il Tribunale non ha ritenuto la stessa sussistente per carenza del valore artistico della poltrona.

Occorre premettere che è possibile che il prodotto goda del c.d. “cumulo di tutele” e, quindi, venga protetto sia dal titolo di proprietà industriale – modello o design – sia dal diritto d’autore. Ai fini dell’operatività di quest’ultima tutela, occorre che l’opera di industrial design abbia valore artistico. La sentenza in esame chiarisce che l’opera deve necessariamente essere apprezzata non già nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata od esposta – si pensi a fiere di settore, concorsi per designer – bensì generi interesse ed apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, quali ad esempio, i critici d’arte, le riviste d’arte o specializzate, i musei o le esposizioni artistiche.

Infine, il tribunale affronta un tema di dubbia interpretazione, ovvero la possibilità di configurare atti di concorrenza sleale quando i prodotti contraffatti non siano utilizzati per essere commercializzati bensì siano finalizzati ad un uso interno di un esercizio commerciale, quale per esempio come complemento d’arredo.

L’interrogativo è stato posto proprio perché la regola generale in materia di proprietà industriale vuole che i diritti conferiti da disegni o modelli non si estendano a quelli compiuti per fini non commerciali.

Il tribunale non esclude che la condotta sleale possa identificarsi in ipotesi del genere, tuttavia, richiede che vi sia un nesso funzionale con l’attività imprenditoriale effettivamente esercitata, come ad esempio se la poltrona venisse utilizzata per fini promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni.

Nel caso di specie, tale nesso non poteva dirsi esistente poiché la poltrona oggetto di causa veniva utilizzata dalla convenuta quale oggetto di arredamento interno e non per lo svolgimento di atti di commercializzazione di beni e neppure per lo svolgimento di attività professionali aventi un nesso funzionale con il suo oggetto sociale.

Riteniamo che la sentenza in esame sia di particolare interesse data l’analisi esaustiva delle fattispecie – e dei loro presupposti - che potrebbero configurarsi in caso di imitazione di modelli o disegni registrati da parte di terzi.