Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Notizie dal mondo
UNIONE EUROPEA - Al via i finanziamenti per le Indicazioni Geografiche Artigianali e Industriali
Come ricorderete, grazie all’adozione del Regolamento (UE) 2023/2411 (adottato il 18 ottobre 2023), a partire dal dicembre 2025, le imprese che producono prodotti artigianali o industriali (quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, vetro) legati alla tradizione e all'origine geografica possono registrare le proprie IG tramite una procedura centralizzata gestita dall'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), garantendo così maggiore protezione e visibilità sul mercato. È stato così introdotto un sistema armonizzato per la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) dei prodotti artigianali e industriali nell'Unione Europea.
Questo nuovo titolo di proprietà industriale è valido in tutta l'Unione Europea ed estende ai prodotti artigianali e industriali la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare, consentendo di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
Ricorderete anche il Fondo per le PMI (SME FUND) che permette di ottenere voucher che danno accesso ad un rimborso parziale delle spese sostenute per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Accanto ai 4 voucher già operativi — dedicati ai servizi di pre-diagnosi IP (IP Scan – non applicabile in Italia), marchi, disegni, brevetti e varietà vegetali — è stato introdotto un nuovo contributo per tutelare le Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali (CIGI), detto anche “Voucher 5”.
Le novità del “Voucher 5” in sintesi:
- Contributo finanziario: fino a un massimo di 2.000 € per beneficiario a copertura dei costi di registrazione.
- Spese ammissibili al rimborso: tasse di deposito CIGI a livello nazionale, tasse di deposito CIGI a livello europeo e spese di redazione del disciplinare di produzione.
Il Voucher 5 è rivolto ai soggetti coinvolti nella tutela delle indicazioni geografiche artigianali e industriali che soddisfano i requisiti di ammissibilità, tra cui:
- Gruppi di produttori stabiliti nell'UE (purché includano almeno una PMI)
- Singoli produttori qualificabili come PMI
- Autorità locali/regionali ed enti privati designati dagli Stati membri
UNIONE EUROPEA - La riforma del Design UE diventa pienamente operativa
Dal 1° luglio 2026 è entrata in vigore la seconda e più corposa tranche della riforma europea dei disegni e modelli (Regolamento UE 2024/2822 e Regolamento di Esecuzione UE 2026/138), di cui abbiamo parlato nelle nostre precedenti newsletter.
Vi ricordiamo le principali novità della nuova disciplina:
- Nuova terminologia ufficiale: il concetto di "Disegno o Modello Comunitario" viene definitivamente sostituito da "Disegno o Modello dell'Unione Europea" (EUD), allineando la prassi a quella dei marchi UE.
- Apertura a prodotti digitali e dinamici: la tutela viene estesa a prodotti non fisici (interfacce grafiche (GUI), icone, layout digitali e ambienti virtuali) e viene accordata protezione diretta ad elementi dinamici e animazioni, quali transizioni di schermata, movimenti visivi e cambi di stato.
- Superamento del limite delle 7 viste e nuovi formati (Video e 3D): viene meno il limite di 7 immagini statiche, consentendo maggiore flessibilità visiva per catturare dettagli complessi e viene introdotta la possibilità di effettuare depositi mediante file video (MP4) per mostrare animazioni e modelli 3D (file OBJ o STL).
- Semplificazioni procedurali e domande multiple: le domande multiple consentono ora di includere fino a 50 design in un unico deposito, anche appartenenti a classi merceologiche differenti (eliminando il vincolo della stessa classe di Locarno).
- Enforcement rafforzato (Stampa 3D e transito): vengono estesi i diritti di privativa contro la realizzazione o distribuzione non autorizzata di file digitali destinati alla stampa 3D.
- Procedura accelerata per le azioni di nullità non contestate: nei casi di domande di nullità basate su mancanza di novità o carattere individuale non contestate dal titolare, l'EUIPO applica una procedura d'esame prioritaria e velocizzata.
- Nuove regole per la trascrizione delle cessioni: è ora richiesta prova documentale formale al momento di registrare i trasferimenti/assegnazioni di titolarità nel registro EUIPO.
Entro il 9 dicembre 2027, si concluderà anche la fase 3 in cui gli stati membri recepiranno la Direttiva a livello nazionale.
ARGENTINA - Nuove regole per le azioni di nullità e decadenza per non uso
L'Ufficio Brevetti e Marchi dell'Argentina (INPI) ha introdotto importanti novità procedurali con l'emanazione della Risoluzione P-215/2026, riformando la gestione delle azioni amministrative di nullità e di decadenza per non uso.
Ecco le principali novità:
- Interesse ad agire obbligatorio: I richiedenti devono ora dimostrare un legittimo interesse giuridico per poter avviare un'azione di nullità o di decadenza.
- Integrazione nelle opposizioni: A determinate condizioni, le istanze di nullità e decadenza per non uso possono essere sollevate direttamente all'interno dei procedimenti di opposizione.
- Requisito dei 5 anni: La decadenza per non uso rimane esercitabile esclusivamente nei confronti dei marchi registrati da più di cinque anni.
- Obblighi di pre-notifica: Introdotte nuove formalità di notifica preventiva prima dell'instaurazione ufficiale dell'azione.
- Termini perentori: I termini procedurali diventano perentori e non più prorogabili.
- Regime transitorio: Stabilite norme specifiche per la gestione dei procedimenti attualmente pendenti.
Queste modifiche garantiscono una maggiore chiarezza procedurale, ma impongono un aggiornamento immediato delle strategie di tutela, opposizione e difesa dei marchi in Argentina. La rigidità dei nuovi termini e i requisiti preliminari richiedono una pianificazione tempestiva sia per le azioni d'attacco sia per la salvaguardia dei propri titoli nel paese.
ARGENTINA - Novità in tema di biotecnologie
Il 18 giugno 2026, l'Ufficio Brevetti Argentino (INPI) ha compiuto un passo significativo emanando la Risoluzione n. 197/2026. Questo provvedimento abroga la precedente Risoluzione 283/2015, che imponeva rigide restrizioni nelle Linee Guida di Esame dei Brevetti per le invenzioni biotecnologiche e le sostanze naturali.
La Risoluzione 283/2015 imponeva criteri molto stringenti sulla brevettabilità della materia vivente e richiedeva che i componenti biologici modificati venissero rivendicati esclusivamente allo stato isolato, privandoli spesso del requisito di applicabilità industriale.
La nuova risoluzione conferma i limiti previsti dalla legge sui brevetti (Legge 24.481): piante, animali e processi essenzialmente biologici restano esclusi dalla brevettabilità e le rivendicazioni relative a tali materie continueranno a essere respinte, a prescindere dal metodo di produzione utilizzato.
Il provvedimento introduce inoltre una tutela transitoria per i terzi in buona fede: chi ha già immesso sul mercato un prodotto potrà continuare a commercializzarlo anche qualora, con il nuovo quadro normativo, dovesse essere concesso un brevetto a un concorrente.
Alla luce di questa novità, le aziende possono rivalutare invenzioni accantonate o limitate in passato, in particolare quelle che coinvolgono materiali biologici o sostanze di origine naturale, e valutare il deposito di nuove domande di brevetto o di domande divisionali per pratiche in corso.
ARABIA SAUDITA - Adesione al Sistema di Madrid
A partire dall’8 ottobre 2026, l’Arabia Saudita aderirà al Sistema di Madrid.
Fino ad oggi la tutela dei marchi in Arabia Saudita richiedeva necessariamente un deposito per via nazionale, con costi ingenti dovuti anche ai complessi e onerosi requisiti di legalizzazione della procura.
Per le imprese europee si apre, quindi, la possibilità di proteggere il proprio marchio in un’area strategica con maggiore efficienza e minori oneri amministrativi.
Qualora questo Paese dovesse rappresentare per voi un potenziale interesse commerciale, potreste prendere in considerazione l'opportunità di estendere la protezione dei Vostri marchi in tale territorio, presentando una designazione successiva della vostra registrazione internazionale.
BRASILE - L'INPI pubblica le nuove linee guida sui brevetti per i "nuovi usi" di prodotti chimici
Il 30 giugno 2026, l’Ufficio Brevetti Brasiliano (INPI) ha pubblicato l’Ordinanza n. 80/2026, introducendo la nuova disciplina per l’esame tecnico dei brevetti relativi ai nuovi usi di prodotti chimici noti (in attuazione del Capitolo 9 della Risoluzione n. 208/2017).
Le principali novità della normativa sono le seguenti:
- Ambito di applicazione esteso oltre il settore medico: l’ordinanza chiarisce che le linee guida si applicano sia ai nuovi usi medici sia a quelli non medici, includendo espressamente il settore veterinario (es. miglioramento della resistenza del guscio d'uovo, aumento della produzione di uova e sviluppo muscolare negli animali) ed il settore agricolo (es. controllo dei nematodi del suolo e stimolazione della crescita del mais).
- Requisiti probatori stringenti: la domanda deve contenere fin dalla data di deposito prove sufficienti a supporto del nuovo uso rivendicato. Per i nuovi usi medici sono preferiti dati in vivo. Studi in vitro, ex vivo e in silico saranno valutati caso per caso per verificarne la sufficienza descrittiva. Dati integrativi post-deposito saranno ammessi esclusivamente per confermare o corroborare quanto già descritto nel testo originario, ma non potranno sanare carenze probatorie o descrittive preesistenti.
- Nuovi usi per formule di Markush: per le rivendicazioni d'uso basate su strutture generiche (formule di Markush), la descrizione dovrà includere dati sperimentali relativi ad almeno un composto rappresentativo per ciascuna classe chimica dei diversi sostituenti.
- I parametri terapeutici non conferiscono novità: caratteristiche quali dosaggio, regime terapeutico, via di somministrazione, intervallo o tempo di somministrazione e gruppi specifici di pazienti (es. anziani, diabetici, bambini) non conferiscono novità al nuovo uso medico. Tali aspetti riguardano le modalità d'impiego e, se costituiscono l'elemento centrale dell'invenzione, rischiano di ricadere nei metodi terapeutici/diagnostici, espressamente esclusi dalla brevettabilità ai sensi dell'Art. 10, VIII della legge brasiliana (LPI).
- Gli indici di ovvietà (Attività inventiva): l'ordinanza elenca una serie di indicatori che orienteranno gli esaminatori nell'escludere l'attività inventiva, tra cui:
- Uso basato su un meccanismo d'azione già noto per il trattamento della medesima patologia.
- Uso deducibile da un target farmacologico noto per essere coinvolto nella patologia rivendicata.
- Uso deducibile dalla relazione struttura-attività (SAR) rispetto a composti strutturalmente correlati già noti per lo stesso impiego.
- Trattamento di patologie con la stessa eziologia di malattie già trattate con prodotti noti.
- Uso desumibile da effetti collaterali noti del prodotto.
- Uso derivato dal trattamento noto di sintomi associati alla malattia.
La nuova regolamentazione alza l’asticella sui requisiti di brevettabilità in Brasile. Per i richiedenti nel settore chimico, farmaceutico e agritech diventa fondamentale strutturare preventivamente la documentazione sperimentale prima del deposito della prima domanda di brevetto, evitando di fare affidamento su integrazioni di dati in corso d'esame.
GAZA - Ripresa delle attività
L'Ufficio marchi di Gaza (West Bank) ha ripreso ufficialmente tutte le sue funzioni amministrative e operative.
Nell’ambito della ripresa dei servizi, l’Ufficio ha iniziato a rilasciare anche i certificati di rinnovo dei marchi.
In particolare, i certificati di rinnovo confermano che non è stata applicata alcuna sanzione in caso di rinnovo tardivo, in riconoscimento del fatto che il ritardo è stato causato dalle circostanze eccezionali determinate dalla guerra.


