202609.29
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Notizie dal mondo

BAHAMAS – Adesione al PCT

Il 19 agosto 2026 le Bahamas sono ufficialmente diventate il 159° Stato membro del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty, PCT), ampliando ulteriormente la copertura geografica della tutela brevettuale internazionale.

Il Trattato PCT – gestito dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) – rappresenta un importante strumento strategico per richiedere la protezione di un'invenzione in più Paesi attraverso la presentazione di una singola domanda internazionale.

A seguito dell'adesione delle Bahamas, le domande di brevetto internazionale depositate a partire dal 19 agosto 2026 designeranno automaticamente anche questo Paese.

Ricordiamo che la procedura PCT offre il vantaggio di prevedere una Fase internazionale iniziale unificata, seguita da Fasi nazionali/regionali differite:

  • Fase internazionale: a seguito del deposito, viene svolta una ricerca di anteriorità con l'emissione del Rapporto di Ricerca Internazionale e della relativa Opinione scritta sulla brevettabilità. Rimane inoltre facoltativa la possibilità di richiedere l'esame preliminare internazionale.
  • Fasi nazionali/regionali: entro il termine di 30 mesi dalla data di deposito (o di priorità), il richiedente può valutare in quali Paesi membri proseguire l'iter (inclusa ora la possibilità di entrare nella fase nazionale delle Bahamas), differendo l'investimento economico e lasciando a ciascun Ufficio nazionale o regionale l'esame di merito per il definitivo rilascio del brevetto.

L'ingresso delle Bahamas rafforza la presenza del sistema PCT nella regione caraibica e offre alle imprese e agli inventori nuove opportunità per estendere la protezione dei propri asset immateriali a livello globale in modo flessibile ed efficiente.

I nostri consulenti sono a Vostra completa disposizione per analizzare insieme la strategia brevettuale più adatta ai Vostri mercati di interesse e guidarvi nelle estensioni internazionali.

 

GAZA – Proroga dei termini di rinnovo di marchi

Il Ministero dell'Economia Nazionale dello Stato di Palestina ha emanato la Decisione Amministrativa n. 154 del 2026, concedendo una proroga temporanea per i rinnovi dei marchi nella Striscia di Gaza.

Emanato il 17 settembre 2026, il decreto fornisce un fondamentale alleggerimento normativo in risposta allo stato di emergenza in corso. In base all'Articolo 1, le imprese possono rinnovare i propri marchi registrati con il condono totale delle indennità di mora e delle sanzioni, richiedendo unicamente il pagamento delle tasse ordinarie di rinnovo. Ai sensi dell'Articolo 2, tale periodo di grazia ed esenzione dalle sanzioni rimane valido per un mese dalla data di emissione quindi fino al 17 ottobre prossimo.

 

BAHRAIN e EMIRATI ARABI UNITI – Adesione all’Accordo di Locarno

Nel panorama della Proprietà Industriale nel Golfo Persico si assiste a una significativa evoluzione procedurale: Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno ufficialmente aderito all'Accordo di Locarno, amministrato dal WIPO, che istituisce una classificazione internazionale uniforme per i disegni e modelli industriali.

Gli uffici marchi e brevetti di tali paesi stanno, quindi, abbandonando le vecchie categorie di deposito, spesso disallineate rispetto a quelle adottate dagli altri paesi.

In passato, le descrizioni fornite in sede di deposito necessitavano di frequenti adattamenti per rispettare la normativa locale. L'adozione dei codici standard Locarno, invece, minimizza i rischi di rilievi o rigetti formali.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che, poiché i codici di catalogazione ora corrispondono a quelli utilizzati dai mercati di Stati Uniti, Unione Europea e Asia, i depositi di design in Bahrain e negli Emirati Arabi saranno visibili in modo chiaro nel Global Design Database dell'OMPI.

Tali adesioni renderanno, quindi, le strategie di deposito transfrontaliere più fluide per i titolari di design.

 

NOVITÀ IN TEMA DI NOMI A DOMINIO

AUSTRIA

Il 1° ottobre 2026 entrerà in vigore in Austria la Legge sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici 2026 (NISG 2026), ovvero il recepimento nazionale della direttiva UE NIS2, che ha l'obiettivo di incrementare la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici.

La NISG 2026 obbliga i registri di domini e i Registrar/Internet Service Provider a garantire la completezza e la correttezza dei dati dei titolari per tutti i domini.

Pertanto, in futuro i titolari di un dominio dovranno collaborare alla verifica della correttezza e della completezza dei propri dati qualora richiesto dal nic.at, ovvero il registro ufficiale per tutti i domini con estensione .at.

Inoltre, tale legge obbliga i titolari di domini a fornire un numero di telefono oltre all'indirizzo e-mail (già obbligatorio).

Qualora il titolare del dominio non adempia a tale obbligo di collaborazione, il nic.at potrà revocare il dominio, sciogliendo così il contratto di registrazione.

COREA DEL SUD

A partire dal 1° luglio 2026, le aziende estere prive di una sede o di un indirizzo locale in Corea del Sud possono finalmente vedersi trasferito e intestato direttamente un dominio .kr a seguito di una procedura di risoluzione delle controversie o di una decisione giudiziaria.

Fino ad oggi, i titolari di marchi internazionali si trovavano di fronte a un paradosso: pur ottenendo una decisione favorevole in caso di cybersquatting o uso illecito del proprio nome, la mancanza di una presenza fisica o di un indirizzo nel Paese impediva la registrazione diretta del dominio recuperato.

La Corea del Sud prevede, infatti, la regola della “local presence”: per registrare un nome a dominio con estensione .kr o .co.kr è obbligatorio avere un indirizzo fisico in Corea (proprio o di un trustee/agente locale) oppure fornire un numero di registrazione aziendale coreano.

L'articolo 4 del regolamento di gestione dei domini coreani (KRNIC) introduce un'eccezione specifica al requisito della presenza locale. Il trasferimento del dominio a favore di un soggetto estero è ora consentito quando deriva da:

  1. Una procedura di risoluzione delle controversie
  2. Una sentenza dell'autorità giudiziaria
  3. Una decisione arbitrale

Occorre, però, ricordare che si tratta di un'eccezione mirata al recupero dei domini contesi, non di un'apertura generale alle registrazioni ordinarie. Non è quindi possibile registrare direttamente un dominio .kr libero (né rientrare in questo canale per trattative di acquisto privato) senza soddisfare i requisiti ordinari di presenza locale.