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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Riforma del Design nell'UE: parte l’iter dell’entrata in vigore


Con la pubblicazione della Riforma UE del Design nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa del 18 Novembre 2024 si mette in moto l’iter che porterà alla sua entrata in vigore negli Stati membri.

Ricordiamo che la riforma del Design nell’UE, di cui vi abbiamo parlato nella nostra newsletter dello scorso maggio, mira a modernizzare il regime di tutela dei design (disegni o modelli) per stare al passo con le nuove tecnologie e realtà economiche, aumentando la certezza giuridica, semplificando il processo di registrazione e ampliando l’accessibilità della privativa.

Sia il Regolamento che la Direttiva che definiscono la riforma entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione, cioè l’8 Dicembre 2024.

Le modifiche del Regolamento si applicheranno in due fasi distinte, cioè una fase 1, a partire dal 1° Maggio 2025, e una fase 2, a partire dal 1° Luglio 2026. In merito alla Direttiva, invece, gli Stati membri dovranno recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 9 Dicembre 2027.

Nella fase 1, oltre ad essere applicate le modifiche terminologiche, eliminando qualsiasi riferimento a 'Comunità' e sostituendolo con 'Unione Europea' (cosicché, ad esempio, il “disegno o modello comunitario” finora conosciuto diventerà “disegno o modello dell’Unione Europea”), verranno applicate anche alcune modifiche più sostanziali. Illustriamo di seguito le principali:

Definizioni

  • La definizione di «disegno o modello» si amplierà per includere l’animazione, intesa come una modifica progressiva delle caratteristiche del disegno o modello, con o senza il mantenimento della loro identità; il concetto di animazione va inteso in senso ampio, comprendendo sia il movimento che la transizione.

  • La definizione di «prodotto» si aggiornerà per includere esplicitamente gli elementi non fisici; un «prodotto» verrà infatti considerato come qualsiasi oggetto industriale o artigianale – esclusi i programmi per elaboratori – indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o reso in forma non fisica; inoltre, l’elenco di ciò che costituisce un prodotto comprenderà espressamente gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti per creare un ambiente interno o esterno e le parti destinate a essere assemblate in un prodotto complesso, le opere grafiche, i simboli, i loghi, i motivi di superficie e le interfacce grafiche utente.

Diritti esclusivi e limitazioni

  • Verrà chiarito che la protezione dei design copre le caratteristiche che sono mostrate in modo visibile nella domanda di registrazione. Tuttavia, le caratteristiche del design non dovranno necessariamente rimanere visibili in ogni momento durante l'uso per poter beneficiare della protezione. Unica eccezione a questo principio si applicherà alla protezione di parti componenti di un prodotto complesso, che dovranno rimanere visibili durante il normale utilizzo del prodotto.

  • L'ambito dei diritti esclusivi conferiti da un design si amplierà per includere la stampa 3D; anche la creazione, il download, la copia e la condivisione o distribuzione a terzi di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il design rappresenteranno usi che violano i diritti conferiti da un design.

  • Si introdurranno due nuove limitazioni ai diritti esclusivi, non risultando in violazione di tali diritti né gli atti compiuti per identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare della privativa, né gli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia.

  • La norma transitoria relativa alla clausola di riparazione diverrà permanente e chiarirà l'eccezione alla protezione conferita dai design per i pezzi di ricambio utilizzati nella riparazione di prodotti complessi, come le automobili, ripristinandone l’aspetto originario; la clausola mira a risolvere le perturbazioni del mercato interno dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione, come i paraurti, contrastando la precedente frammentazione giuridica nella protezione dei design per i pezzi di ricambio e creando un approccio più armonizzato. Si noti che tale clausola diverrà effettiva quando gli Stati membri ratificheranno la Direttiva, la quale prevede a sua volta un ulteriore periodo transitorio di 8 anni.

  • Si implementerà un sistema di avvisi relativi ai design che permetterà ai titolari, o a terzi con il loro consenso, di esporre un avviso sui loro prodotti per sensibilizzare riguardo all’esistenza della privativa; l'avviso, che consiste nel simbolo Ⓓ, mira a facilitare la commercializzazione dei design e a migliorare la visibilità della loro protezione.

Deposito, esame e tasse

  • Le domande di design dell'UE dovranno essere depositate direttamente all'EUIPO (non potranno più essere depositate tramite gli uffici nazionali), con l'obiettivo di semplificare la procedura e ridurre la complessità.

  • Il pagamento della tassa di deposito diventerà un requisito per fissare una data di deposito; la tassa dovrà essere pagata entro un mese dal deposito.

  • Si eliminerà il requisito dell'«unicità della classe», permettendo di depositare domande multiple che includono design appartenenti a classi diverse; tuttavia, si introdurrà un limite di 50 design per ciascuna domanda.

  • La pubblicazione differita non sarà soggetta al pagamento di una tassa di pubblicazione, cosicché i titolari dei design non potranno più impedire la pubblicazione mediante il mancato pagamento, ma dovranno rinunciare esplicitamente ai design di cui non desiderano la pubblicazione; il mancato pagamento della tassa di differimento al momento del deposito comporterà il rigetto della domanda.

  • Il periodo di base di sei mesi per il rinnovo dei design terminerà alla data di scadenza della registrazione (anziché l'ultimo giorno del mese in cui termina la protezione); verrà inoltre introdotta la nuova struttura delle tasse di rinnovo, volta ad agevolare i singoli autori e le PMI nel proteggere i loro design nonché ad incoraggiare il mantenimento dei soli design attivi e rilevanti per il mercato.

  • Verranno apportate varie modifiche alle tasse; in particolare, verrà introdotta una tassa ridotta per ogni design addizionale dal 2° al 10°.

Diritto

  • Le modifiche riguardanti la rivendicazione del diritto su un design chiariranno qual è l'autorità competente a trattare tali questioni e specificheranno che la persona avente diritto può presentare una richiesta di cambiamento di titolarità tramite una domanda giudiziale; ciò garantirà che i legittimi titolari possano chiedere direttamente un cambiamento di titolarità, senza dover prima richiedere la nullità del design.

Per altre modifiche introdotte dal Regolamento, che necessitano di essere ulteriormente sviluppate attraverso legislazioni secondarie, occorrerà aspettare la fase 2. Vi terremo aggiornati in merito.

Ovviamente, i consulenti Interpatent sono a disposizione per aiutarvi a navigare attraverso queste importanti modifiche e gestire al meglio il vostro portafoglio design.