202511.27
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Il “meat sounding”
Quando la comunicazione in ambito alimentare diventa essenziale e come evitare che il proprio marchio di impresa venga rigettato

Negli ultimi tempi, il mercato degli alimenti vegetali ha registrato una crescita significativa. Dai “burger vegetali” alle “salsicce di tofu”, un numero sempre maggiore di consumatori opta per questi prodotti per ragioni legate all'etica, alla salute e all'ambiente.

Varie ricerche di mercato hanno appurato che le vendite al dettaglio di cinque categorie di alimenti a base vegetale (alternative a carne, latte, formaggi, yogurt e panna) nei supermercati e nei discount in Italia hanno raggiunto i 639 milioni di euro nel 2024, con un aumento del 16,4% rispetto al 2022 e del 7,6% rispetto al 2023.

Il mercato italiano dei prodotti alimentari a base vegetale appare quindi in forte espansione e sembrerebbe che la platea di consumatori plant-based si sia ampliata ben oltre la cerchia di vegetariani/vegani. In questa “nicchia”, i prodotti a marchio del distributore (private label) stanno guadagnando terreno in modo significativo: tra il 2022 e il 2024, le vendite sono cresciute del 17,4%, raggiungendo oltre la metà del mercato nel 2024.

Ha, in tal modo, preso piede la c.d. pratica del “meat sounding”, ovvero l'uso di termini tipici della carne (come "salsiccia", "burger", "bistecca") per etichettare alternative vegetali, vegane o sintetiche della stessa, quindi, per prodotti che non contengono carne ma derivano da soia, legumi, cereali o altre fonti vegetali.

Chi si oppone a tale pratica sostiene che l’utilizzo di tali termini sia volto a sfruttare la riconoscibilità del prodotto e incrementare le proprie vendite, riducendo simultaneamente la quota di mercato detenuta dal settore tradizionale.

Al contempo, si argomenta che vengono altresì fornite informazioni nutrizionali errate: il consumatore potrebbe credere che il pollo vegetale sia nutrizionalmente equivalente al pollo stesso.

Infatti, uno degli aspetti più spinosi di tale pratica è collegato ai dubbi sulla trasparenza della comunicazione e sul diritto all'informazione dei consumatori.

Oltre alle aziende produttrici di prodotti di carne, anche gli allevatori stessi, hanno esercitato pressioni sui governi nazionali e sull’Unione Europea per garantire la protezione delle denominazioni tipiche della carne. Essi sostengono che termini come “bistecca”, “ala” o “bacon” debbano essere riservati unicamente ai prodotti di origine animale, per tutelare la tradizione e la chiarezza informativa verso il consumatore.

Data la natura controversa di tale pratica e le pressioni ricevute, le istituzioni europee hanno deciso di intervenire per proteggere i consumatori da eventuali pratiche ingannevoli.

Il 16 luglio 2025, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE) 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati. Tra le varie disposizioni proposte, si prospetta di riservare l'utilizzo di 29 termini, tra i quali "bistecca", "bacon", “pollo”, “costina”, “ala” o "salsiccia", per la descrizione di alimenti fatti di carne o derivati esclusivamente dalla carne.

Il report allegato alla proposta indica che il divieto ha due obiettivi principali. Il primo è di natura politica e riflette la volontà della Commissione Europea di supportare il settore zootecnico comunitario, considerato una parte fondamentale dell'agricoltura dell’Unione, caratterizzato da standard elevati che spesso non ricevono un'adeguata compensazione sul mercato. Il secondo obiettivo riguarda la tutela del consumatore: la Commissione ritiene che i termini collegati alla carne abbiano un valore culturale e storico importante, e proteggerli significa garantire una maggiore trasparenza e chiarezza per chi acquista i prodotti.

In questo scenario, è suggeribile porre particolare attenzione alla scelta del proprio marchio di impresa.

Non è infatti possibile registrare marchi che possano indurre in inganno il consumatore circa la natura alimentare del prodotto a cui si riferiscono.

Per esempio, il marchio “Veggiemett”, depositato in Unione Europea per “carne, pesce, pollame e cacciagione, in particolare prodotti a base di salsicce e prosciutti; estratti di carne”, è stato rifiutato dall’Ufficio di competenza perché “per il pubblico di lingua tedesca, «Veggie» è inteso come un’indicazione di ingredienti esclusivamente vegetali, o di origine esclusivamente vegetale, e «mett» è inteso come un prodotto a base di carne costituito specificamente da carne macinata. Il messaggio complessivo del segno è quello di varianti non a base di carne del prodotto alimentare (…). Un consumatore di lingua tedesca potrebbe erroneamente presumere che si tratti di un alimento vegetariano”.

Anche il marchio “JUST EGG”, per “succedanei delle uova a base vegetale; succedanei delle uova liquidi; alimenti trattati a base vegetale”, è stato respinto dal medesimo Ufficio: i consumatori, inclusi quelli senza un rigoroso comportamento alimentare, avrebbero rischiato di acquistare i prodotti con la convinzione che si trattasse di uova o prodotti a base di uova (di gallina), e non alternative. Il segno sarebbe pertanto stato in grado di ingannare il pubblico circa la natura dei prodotti.

Pertanto, nello scegliere la denominazione con cui si intende commercializzare il proprio prodotto alimentare occorre – da un lato – accertarsi che la stessa non sia descrittiva (ovvero che evochi il prodotto rivendicato) e – dall’altro – assicurarsi che non possa indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche del prodotto, la sua composizione, il suo contenuto e le sue proprietà nutritive.

I nostri professionisti sono a disposizione per ulteriori approfondimenti e per valutare possibile criticità legate alla descrittività o ingannevolezza delle denominazioni da voi prescelte per i vostri prodotti.