202504.29
0

Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Lo sapevate che …

Nel panorama della proprietà industriale, esiste un'interessante possibilità: convertire una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo in un modello di utilità italiano. Questa procedura – attuabile in sede amministrativa avanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e disciplinata dall'articolo 58, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) – può essere azionata quando la domanda di brevetto europeo viene respinta, ritirata o è considerata ritirata o quando il brevetto europeo viene revocato.

Si tratta quindi di un’opzione da non trascurare che permette ai titolari di domande e brevetti europei di salvaguardare, nel territorio italiano, i propri diritti di proprietà industriale anche in caso di difficoltà nel percorso brevettuale europeo.

Sul presente tema segnaliamo la recente sentenza n. 31995 del 11/12/2024 della Corte di Cassazione, originariamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una sentenza di appello relativa alla validità e contraffazione di un brevetto europeo nazionalizzato in Italia. Nel corso del procedimento, tuttavia, il brevetto europeo è stato revocato dall’Ufficio Brevetto Europeo ed è sopraggiunta la conversione dello stesso in modello di utilità. A fronte di tale mutamento della situazione giuridica, la Corte ha stabilito che la validità e contraffazione del modello di utilità non rientrassero nell'oggetto del giudizio pendente, ma dovessero essere valutate in un distinto procedimento, disponendo quindi la cassazione senza rinvio della sentenza di appello impugnata.

La sentenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, con possibili ripercussioni sulle strategie di tutela della proprietà industriale in Italia e in Europa.