202602.24
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Olimpiadi e Proprietà Intellettuale: il valore dei segni distintivi

Ogni quattro anni, i Giochi Olimpici catturano l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Ma dietro le medaglie e le competizioni, c’è un altro campo di gara altrettanto strategico: la protezione dei marchi e della proprietà intellettuale.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), infatti, protegge e regolamenta con vigore la proprietà intellettuale dei Giochi, denominata “Proprietà Olimpica e Paralimpica”.

La proprietà olimpica più conosciuta è costituita dai Cinque Cerchi, l’unico simbolo al mondo a essere tutelato da un Trattato internazionale. Tuttavia, la nozione di Proprietà olimpica (e paralimpica) è molto più ampia e variegata: comprende infatti ogni emblema, simbolo, marchio, logo, mascotte, motto, inno o denominazione, così come le opere protette dal diritto d’autore, i design, i brevetti, le informazioni riservate e qualsiasi altro elemento utile all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Tra questi rientrano:

  • L’emblema Olimpico, ovvero i Cinque Cerchi Olimpici, e l’emblema paralimpico (Agitos Paralimpico)
  • I marchi ufficiali dei Giochi di Milano Cortina 2026
  • I simboli, i pittogrammi, le mascotte, l'identità visiva dei Giochi (c.d. “Look of the Games”)
  • Le espressioni ufficiali e le designazioni Olimpiche e Paralimpiche, tra cui “Olimpico/a/i”, “Olimpiade/i”, “Giochi Olimpici e Paralimpici”, “Olimpiade di Milano Cortina 2026”, “Olimpiade Di Milano Cortina”, “Milano Cortina 2026”, “Milano Cortina”, “Giochi Olimpici E Paralimpici Invernali”, “Giochi Del 2026”, “Giochi Di Milano Cortina 2026”, “Giochi Di Milano Cortina”, “I XXV Giochi Olimpici Invernali”.
  • Il motto Olimpico “Altius, Citius, Fortius- Communiter” e il motto Paralimpico “Spirit in Motion” e ogni traduzione in qualsiasi lingua degli stessi.
  • Il credo Olimpico “The most important thing in the Olympic Games is not to win but to take part, just as the most important thing in life is not the triumph but the struggle” ed il credo Paralimpico “To enable Paralympic athletes to achieve sporting excellence and to inspire and excite the world” e ogni traduzione in qualsiasi lingua degli stessi.
  • La bandiera, la torcia, la fiamma e le medaglie Olimpiche e Paralimpiche.

A questi si aggiungono le immagini e il materiale audiovisivo, le pubblicazioni e qualsiasi altro materiale relativo ai Giochi di Milano Cortina 2026 nonché quelli di repertorio dei Giochi passati, qualsiasi design, brevetto, informazione segreta che sia funzionale alla organizzazione dei Giochi Olimpici ed il merchandising ufficiale.

Ma qual è la normativa che tutela tale Proprietà Olimpica e Paralimpica?

  • Trattato di Nairobi del 26 settembre 1981: prevede che il simbolo Olimpico non può costituire oggetto di registrazione come marchio o altro segno distintivo di impresa, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di espressa autorizzazione scritta del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).
  • Codice civile: la riproduzione della Proprietà Olimpica o Paralimpica può costituire concorrenza sleale per uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, per imitazione servile di prodotti di un concorrente o per appropriazione di pregi.
  • Legge sul diritto d’autore: la riproduzione della Proprietà Olimpica o Paralimpica può altresì costituire una violazione del diritto d’autore poiché qualsiasi creatività legata ai Giochi Olimpici (se sussistono i requisiti previsti dalla legge) può essere considerata come opera dell’ingegno tutelata da tale legge.
  • Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.): oltre agli articoli che impediscono la registrazione di un marchio o di un design identico o simile a quello detenuto da altri, l’articolo 8, comma 3 del c.p.i. stabilisce espressamente che la registrazione e l’utilizzo come marchio dei segni notori impiegati in ambito sportivo — tra cui i segni distintivi e identificativi dei Giochi — siano riservati agli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici, oppure subordinati al loro consenso. La stessa disposizione si applica anche alle immagini che riproducono trofei (comprese le medaglie olimpiche e paralimpiche), alle denominazioni e sigle delle manifestazioni — incluse quelle olimpiche e paralimpiche — nonché ai relativi emblemi caratteristici.

Inoltre, nei territori interessati dai Giochi sono previste normative speciali e linee guida rivolte agli esercenti, che stabiliscono con precisione i limiti entro cui i soggetti terzi possono utilizzare determinati segni o riferimenti.

Il Comitato Olimpico Internazionale impone, tramite specifici accordi contrattuali, alla città ospitante — e, per suo tramite, allo Stato ospitante — l’obbligo di adottare una legislazione ad hoc. Tale normativa deve rafforzare le tutele già garantite dagli strumenti giuridici ordinari, assicurando una protezione efficace e tempestiva contro fenomeni quali l’ambush marketing - ovvero chi trae beneficio da un’indebita associazione con i Giochi per conseguirne un vantaggio in ambito commerciale -, la vendita non autorizzata di biglietti, ogni violazione dei diritti di marketing e la contraffazione, al fine di preservare il valore dell’evento.

È stato, quindi, emanato il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, recante: “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”.

Il decreto in questione potenzia la disciplina ordinaria a tutela della proprietà industriale e intellettuale, riservando l’utilizzo delle Proprietà Olimpiche esclusivamente ai soggetti legittimati. Inoltre, vieta espressamente la registrazione come marchio — per qualunque categoria di prodotti o servizi e in qualsiasi lingua — di termini o riferimenti che richiamino direttamente il simbolo olimpico, i Giochi e gli eventi connessi, qualora tali elementi possano oggettivamente suggerire un collegamento con l’organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni. Tra questi rientrano, ad esempio, le parole “Olimpico”, “Olimpiade” e “Milano Cortina 2026”, nonché espressioni equivalenti.

Il provvedimento introduce anche il divieto di attuare pratiche promozionali e commerciali di tipo parassitario, fraudolento, ingannevole o fuorviante — note come ambush marketing — prevedendo specifiche sanzioni e misure di contrasto contro tali condotte sleali.

Inoltre, l’indebito utilizzo delle Proprietà Olimpiche è qualificato come illecito amministrativo assoggettabile a sanzione pecuniaria da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvo che la condotta costituisca reato o un più grave illecito amministrativo. È previsto, altresì, ad opera della Guardia di Finanza, il sequestro o la descrizione nel corso dei Giochi di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui alla legge.

Per di più, la Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e INDICAM (un’associazione italiana che riunisce aziende titolari di marchi con l’obiettivo di contrastare la contraffazione e tutelare la proprietà intellettuale), ha attuato una campagna di sensibilizzazione tramite conferenze internazionali dedicate per contrastare l'uso non autorizzato dei segni distintivi.

Il 24 ottobre 2025 è stato, infatti, organizzato l’evento “IP Protection in the context of Milano Cortina 2026”, un’iniziativa che mirava ad evidenziare l’importanza strategica della proprietà intellettuale nel settore sportivo, dedicando particolare attenzione ai grandi eventi di rilievo internazionale, come i Giochi Olimpici. Come affermato dagli organizzatori “una tutela efficace dei diritti IP rappresenta un presidio fondamentale contro fenomeni come ambush marketing, contraffazione e utilizzo non autorizzato di segni distintivi, salvaguardando i diritti di consumatori, sponsor ufficiali, atleti ed istituzioni”.

Mentre le Olimpiadi celebrano l'eccellenza sportiva, il mondo dei marchi e della proprietà intellettuale ci ricorda che ogni vittoria richiede una solida difesa. Restate al passo con le strategie vincenti per tutelare i vostri asset intangibili!