Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Il brevetto in contitolarità: istruzioni per l’uso
Si dice spesso che l’unione faccia la forza. Nel mondo dell’innovazione, questa è quasi una regola: collaborazioni tra imprese, joint venture tecnologiche e progetti di ricerca tra università e privati sono importanti motori del progresso. Tuttavia, quando un’idea brillante nasce da più menti o da più portafogli, sorge una questione legale non banale: la contitolarità del brevetto.
Gestire un’invenzione in contitolarità può infatti trasformarsi in un campo minato e, senza regole chiare, quello che era un asset strategico rischia di diventare una fonte inesauribile di liti.
Molteplici possono infatti essere le problematiche operative che sorgono in caso di brevetto in contitolarità, tra cui, solo per citarne alcune, la scelta della strategia di estensione del brevetto all’estero, la gestione del mantenimento in vita del brevetto o la concessione del brevetto in licenza.
In Italia, l’architrave della materia risiede nell’art. 6 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), il quale stabilisce un principio di rinvio fondamentale: se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate dalle norme del Codice Civile relative alla comunione, in quanto compatibili.
Tale rinvio agli artt. 1100 e seguenti del Codice Civile non è privo di frizioni. La natura del brevetto, bene immateriale per definizione, a volte mal si concilia con le regole nate per la gestione di beni materiali (come un fondo agricolo o un edificio).
Per quanto concerne la disposizione del brevetto, secondo giurisprudenza consolidata, la contitolarità di un brevetto, salvo patto contrario, richiede il consenso unanime di tutti i contitolari per la licenza esclusiva o l'alienazione, poiché questi atti privano gli altri contitolari del diritto di godimento diretto, configurandosi quindi come atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che richiedono l'unanimità (art. 1108, comma 3, C.C.). Risulta evidente che il “veto incrociato" che potenzialmente può derivarne rischia di paralizzare lo sfruttamento commerciale del brevetto, trasformando un’opportunità in un costo.
In merito invece al diritto di attuare l’invenzione, un punto di riferimento relativamente recente ed estremamente significativo per comprendere l'autonomia dei contitolari è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4131 del 18 febbraio 2025. Tale sentenza stabilisce che, in caso di contitolarità di un brevetto, anche lo sfruttamento produttivo dell'invenzione da parte di un singolo contitolare richiede il consenso unanime di tutti gli altri.
Nello specifico, la sentenza ha stabilito che un singolo contitolare non possa avviare autonomamente lo sfruttamento produttivo del trovato brevettato, poiché ciò altererebbe la destinazione del bene comune e lederebbe il diritto di esclusiva degli altri titolari.
I giudici hanno infatti stabilito che il diritto di esclusiva, che normalmente si esercita verso soggetti terzi, comporta, nel contesto della contitolarità, che nessun contitolare possa escludere gli altri dal pari godimento, il che implica la decisione congiunta sulle modalità di sfruttamento. La decisione si basa quindi su un’interpretazione del diritto di esclusiva come un diritto che verrebbe meno per gli altri se fosse concesso lo sfruttamento unilaterale di un solo contitolare.
La sentenza costituisce pertanto un freno all'uso incondizionato del brevetto da parte del singolo contitolare, ponendo un ulteriore chiaro limite allo sfruttamento del titolo in caso di contitolarità.
Nonostante i chiarimenti giurisprudenziali, la contitolarità "nuda", ossia non regolata da accordi privati, presenta rischi e complicazioni che ogni impresa vorrebbe evitare, sfociando non di rado in liti e contenziosi legali.
Alla luce della complessità normativa e degli orientamenti della Cassazione, la soluzione non risiede nell'evitare la collaborazione, bensì nel disciplinarla preventivamente attraverso un Accordo di Contitolarità.
Un Accordo di Contitolarità ben redatto dovrebbe affrontare i seguenti punti cardine:
- Ripartizione delle Quote: Non limitarsi alla presunzione di uguaglianza dell'art. 1101 c.c., ma definire le quote in base all'effettivo contributo (economico o inventivo).
- Gestione delle Spese: Istituire un fondo o designare un capofila incaricato dei pagamenti amministrativi, con penali chiare in caso di inadempimento.
- Regime delle Licenze: Prevedere la possibilità di concedere licenze non esclusive a terzi senza il consenso preventivo, a fronte di una spartizione delle royalty già pattuita.
- Clausole di Exit e Buy-out: Disciplinare cosa accade se un contitolare decide di abbandonare il progetto, garantendo agli altri un diritto di prelazione sulla quota.
- Gestione del Contenzioso: Definire chi assume la guida strategica in caso di azioni legali, evitando che le divergenze processuali possano indebolire la forza d'urto del brevetto.
In conclusione, la collaborazione nel campo brevettuale rappresenta un’importane opportunità di crescita, ma la contitolarità che ne deriva non può essere lasciata all'improvvisazione. La normativa italiana, pur offrendo una cornice di base, richiede un'integrazione contrattuale specifica per adattarsi alle dinamiche del mercato. Come dimostrato dalla sentenza n. 4131/2025, la legge interviene per sanare i conflitti, ma la vera efficienza risiede nella prevenzione. Un'attenta pianificazione legale non è solo una tutela, ma un vero e proprio moltiplicatore di valore per il vostro portafoglio IP.
Il nostro studio potrà assistervi nella negoziazione di accordi di contitolarità e nella gestione di portafogli brevettuali complessi. Siamo a vostra disposizione per analizzare i vostri attuali asset cointestati e assicurarne la massima protezione.


