202503.26
0

Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Bevande alcoliche ed analcoliche: due mondi diversi, una sentenza che li avvicina

Lo scorso 10 marzo il nostro Studio ha partecipato all’evento organizzato dalla Confagricoltura di Asti dal titolo “Il vino tra tradizione e nuove frontiere – Evoluzione del consumo e dei mercati tra cultura, marchi, etichette e gradazioni – Dealcolato e non solo…”.

Il focus del nostro intervento è stata la recente introduzione della possibilità per i produttori di vino di produrre vini dealcolati (di cui abbiamo parlato nella nostra newsletter di gennaio) e l’impatto di essa sul mondo della Proprietà Intellettuale. In particolare, è stato suggerito a tali produttori di contraddistinguere – in sede di deposito delle loro future domande di marchio – anche la classe 32, nota per includere la birra, ma anche i vini dealcolati o parzialmente dealcolati.

Abbiamo, altresì, attirato l’attenzione del pubblico sul fatto che bevande alcoliche e bevande analcoliche, sebbene prodotti che troviamo spesso sulla stessa tavola, in sede di decisioni da parte degli Uffici marchi, sono difficilmente considerate simili. Fino ad oggi.

Una recente decisione della Divisione Opposizione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – confermata in appello - ha, infatti, affermato che tra tali tipologie di bevande sussiste un grado di somiglianza.

Ripercorriamo insieme il ragionamento dell’EUIPO. 

Nel 2021, la società malese Agate Integrated Engineering SDN BHD depositava il marchio verbale “KINGSMAN” per prodotti in classe 32: Birre alcoliche, Birre, Birra chiara, Stout e porter; Birre artigianali; Birre scure; Birre aromatizzate; Birra a bassa gradazione alcolica; Birra di mais; Birra di malto; Prodotti per la fabbricazione della birra; Shandy (birra e ginger o birra con gassosa); Birre chiare; Cocktails a base di birra; Birre aromatizzate alla frutta; Bevande al malto; Acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; Birre analcoliche, "ale" (birra chiara forte), "lager" (birra chiara), "stout" (birra scura forte) e "porter" (birra scura); Bevande alla frutta e succhi di frutta; Bevande alcoliche a base di birra, ale, lager, stout e porter; Bevande analcoliche contenenti i seguenti prodotti: birre, ale, lager, stout e porter; Sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Nel 2022, la società britannica Marv Studios Limited avanzava opposizione contro il marchio “KINGSMAN” dinnanzi all’EUIPO, basando la contestazione sul proprio marchio anteriore identico “KINGSMAN”, tuttavia, registrato per prodotti in classe 33, tra cui Bevande alcoliche, escluse le birre e vino.

La Divisione Opposizione, in primo grado, accoglieva parzialmente l’opposizione ritenendo i marchi parzialmente simili dal punto di vista merceologico.

La Divisione, infatti, ha ritenuto che le bevande alcoliche della Marv Studios Limited fossero simili alle birre, alle birre a basso contenuto alcolico nonché alle altre bevande analcoliche rivendicate dal marchio contestato, poiché possono essere distribuite tramite i medesimi canali di distribuzione e allo stesso consumatore.

I soli prodotti del marchio contestato rispetto ai quali non sono stati riscontrati profili di somiglianza sono stati i seguenti: acque minerali e gassate; bevande a base di frutta e succhi di frutta; preparazioni per la fabbricazione della birra; sciroppi e altre preparazioni per la fabbricazione di bevande.

Nel luglio 2024, la società Agate Integrated Engineering SDN BHD proponeva appello avverso la decisione della Divisione Opposizione dinnanzi alla Commissione dei Ricorsi.

La Commissione dei Ricorsi ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguenti motivazioni.

La Commissione ha, innanzitutto, rilevato che i prodotti inclusi in classe 32 sono beni di consumo quotidiano, acquistati a prezzi accessibili, che sono normalmente distribuiti su larga scala da varie fonti (dalla sezione alimentare di un grande magazzino ai bar e alle caffetterie) e che si rivolgono al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Analogamente, i prodotti dell'opponente nella classe 33, che possono includere prodotti di prezzo relativamente accessibile e/o di grado alcolico inferiore, si rivolgono principalmente al grande pubblico, che probabilmente mostra un grado medio di attenzione.

Il pubblico di riferimento, fattore da tenere in considerazione in sede di opposizione, è – quindi – il medesimo.

Al fine di rendere più scorrevole il proprio ragionamento, la Commissioni dei Ricorsi ha operato una distinzione tra le bevande a contenuto alcolico e quelle a contenuto non alcolico oggetto di opposizione.

Ha, quindi, dapprima confrontato i seguenti prodotti:


La Commissione ha sostenuto che le birre alcoliche ed i prodotti a contenuto alcolico del marchio del Richiedente – incluse le birre a basso contenuto alcolico - dovessero essere ritenute simili alle bevande alcoliche rivendicate dal marchio dell’Opponente. Nella decisione si legge, infatti, “tali bevande hanno un grado alcolico molto simile, sono intercambiabili e hanno gli stessi sbocchi di distribuzione della birra”.

Bevande alcoliche e birre sono, quindi, state ritenute simili.

La Commissione dei Ricorsi non ha voluto, però, stabilire una regola generale per cui una somiglianza debba essere riscontrata ogni qualvolta la bevanda, sia essa inclusa in classe 32 o 33, presenti una componente alcolica. Un simile ragionamento sarebbe, infatti, azzardato perché in caso di assenza di alcol, nessuna somiglianza potrebbe essere riscontrata.

La Commissione ha tenuto a mente tale logica nell’operare il confronto tra i restanti prodotti oggetto di opposizione:


La Commissione afferma che, in linea teorica, stante l'assenza di alcol nella loro composizione, tali prodotti in classe 32 dovrebbero ritenersi diversi dai prodotti coperti dal marchio anteriore della classe 33 per la seguente motivazione: “la presenza o l'assenza di alcol in una bevanda è percepita come una differenza significativa per quanto riguarda la natura delle bevande in questione dal pubblico dell'Unione Europea nel suo complesso. I membri del pubblico dell'Unione Europea sono attenti e distinguono tra bevande alcoliche e non alcoliche anche quando scelgono una bevanda d'impulso”.

Tuttavia, come si diceva prima, la presenza o meno di alcol nella bevanda non può essere l’unico fattore determinante.

La Commissione dei Ricorsi sostiene, infatti, che le birre analcoliche o le bevande analcoliche – da un lato – e le bevande alcoliche – dall’altro - possono essere consumate nelle medesime occasioni.

Sebbene le bevande alcoliche siano generalmente destinate ad essere assaporate o degustate e non sono concepite per dissetare il consumatore, non è inconsueto che vi siano commensali che non possono o scelgono di non consumare alcol. Di conseguenza, si deve ritenere che, nel caso di specie, tutti i prodotti coperti dai marchi in questione possano essere consumati nelle stesse circostanze.

Inoltre, viene affermato che tali prodotti possono altresì essere commercializzati negli stessi punti vendita (supermercati, negozi specializzati), nelle stesse aree del supermercato, negli stessi ristoranti e negli stessi bar.

Per tali ragioni, la Commissione dei Ricorsi ha riconosciuto un grado di somiglianza, seppur minore, tra le bevande analcoliche e le bevande alcoliche.

Segnaliamo che la giurisprudenza nazionale non ha ancora fatto proprio tale orientamento, statuendo per una dissomiglianza tra le bevande alcoliche (in particolare il vino) e le bevande prive di contenuto alcolico. L’auspicio è che la sentenza dell’EUIPO possa essere solo la prima a ravvisare un’affinità tra tali prodotti.

Ad ogni modo, la decisione della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO è un traguardo molto importante per i titolari di marchi operanti nel settore delle bevande e può venire in soccorso di coloro che – stante la recente introduzione dei vini dealcolati – andranno a contraddistinguere vini dealcolati o parzialmente tali in classe 32, in caso di conflitto con marchi che contraddistinguono il vino tout court.

I nostri professionisti sono a Vostra completa disposizione per approfondire tale tematica e valutare l’esistenza di potenziali conflitti tra marchi in classe 32 e marchi in classe 33.