202007.16
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale



È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In sede di conversione sono state apportate diverse modifiche, tra cui quella all’art. 103, comma 2, che adesso dispone che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale - in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi specifica che, per i titoli di Proprietà Industriale, alla scadenza di tale periodo sarà onere dell'interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall'ordinamento, al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo.

Lo stesso Ufficio darà inoltre tempestiva informazione sulla data di cessazione dello stato di emergenza.