202310.26
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


…ED ANCORA ALCUNE NOVITÀ DI RILIEVO IN MATERIA DI BREVETTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL C.P.I.

Tra le ulteriori novità in materia brevettuale introdotte dalla sopra citata legge del 24 luglio 2023 n. 102, segnaliamo le seguenti, ricordando che tra gli obiettivi che la riforma si pone vi sono quelli di rendere il sistema italiano più competitivo e di rafforzare la protezione della proprietà industriale.

Coesistenza tra brevetti Italiani e brevetti Europei

Le modifiche introdotte all’articolo 59 C.P.I. hanno cambiato radicalmente la regolamentazione della coesistenza tra un brevetto italiano e un successivo brevetto Europeo che rivendica la priorità del brevetto Italiano.

Il regime precedente prevedeva la cessazione degli effetti del brevetto Italiano in caso di concessione di un brevetto Europeo convalidato in Italia o di un brevetto Europeo con effetto unitario rivendicanti la priorità del brevetto Italiano, qualora tutelino la medesima invenzione e siano stati concessi a nome dallo stesso richiedente o del suo avente causa.

Il regime precedentemente in vigore sanciva quindi la preminenza del brevetto Europeo, impedendo il cumulo delle protezioni.

In particolare, il brevetto Italiano cessava di produrre i suoi effetti o al termine del periodo utile per promuovere un’opposizione contro il brevetto Europeo, qualora nessuno avesse presentato opposizione, o al termine della procedura di opposizione, qualora la stessa si fosse conclusa col mantenimento del brevetto Europeo.  

Inoltre, la cessazione degli effetti del brevetto Italiano perdurava anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto Europeo.

Con la modifica introdotta dalla riforma, invece, il brevetto Italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto Europeo convalidato in Italia o con il nuovo brevetto Europeo con effetto unitario.

Il nuovo regime rende quindi possibile il cumulo delle protezioni.

Inoltre, il brevetto Italiano mantiene i suoi effetti anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto Europeo.

Risulta quindi importante valutare attentamente l’opportunità di mantenere in vita il brevetto Italiano di partenza, soprattutto alla luce della recente istituzione del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) a livello comunitario. Ricordiamo infatti che un’eventuale decisione presa dal TUB in merito alla nullità di un brevetto Europeo si ripercuote sicuramente sul brevetto Europeo con effetto unitario nella sua interezza e – a meno che non sia stata avanzata per tempo una richiesta di opt‑out dal sistema del TUB – si ripercuote su tutte le convalide classiche nei paesi aderenti al TUB.

Segnaliamo inoltre che un ulteriore motivo per mantenere in vita il brevetto Italiano di partenza è che la protezione brevettuale conferita da quest’ultimo si estende anche alla Repubblica di San Marino; ciò non è vero invece per un brevetto Europeo convalidato in Italia.

I nostri professionisti sono a disposizione per aiutarvi nell’importante scelta del mantenimento in vita dei Vostri brevetti Italiani alla luce delle nuove opportunità offerte a seguito dell’introduzione della nuova normativa.

Controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa nazionale

Le modifiche introdotte all’articolo 198 C.P.I. si propongono di rafforzare il controllo sulle domande di brevetto che i residenti in Italia intendono depositare all’estero, qualora queste riguardino invenzioni utili per la difesa del Paese.

La normativa in vigore prima della riforma prevedeva già che, nei suddetti casi, il deposito della domanda di brevetto esclusivamente all’estero potesse avvenire solo dopo l’autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive, previo nulla osta del Ministero della difesa. In particolare, l’istanza di autorizzazione per il deposito all’estero si considerava accolta in caso di assenza di un provvedimento di rifiuto entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Parimenti, il deposito all’estero successivo ad un deposito in Italia non poteva avvenire prima che fossero trascorsi 90 giorni dal deposito in Italia.

Con le modifiche introdotte dalla riforma, il controllo viene rafforzato, applicandolo anche ai casi in cui l’inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e ai casi in cui l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.

Le modiche introdotte hanno inoltre accorciato da 90 a 60 giorni i periodi di tempo che, in assenza di comunicazioni di rifiuto, devono intercorrere dopo l’istanza di autorizzazione o dopo il deposito in Italia affinché il permesso di depositare all’estero sia considerato accolto.

Alla luce di tale rafforzamento dei controlli e considerando che la violazione del disposto normativo può comportare pene che vanno dall’ammenda all’arresto, risulta importante valutare attentamente le diverse possibili situazioni e procedere con le opportune richieste di autorizzazione.

I nostri professionisti sono a disposizione per consigliarvi ed aiutarvi nella predisposizione e presentazione delle istanze di autorizzazione.

Sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere

Le modifiche introdotte all’articolo 129 C.P.I. eliminano i limiti precedentemente imposti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle fiere.

Prima della riforma, il disposto normativo prevedeva che, fatte salve le esigenze della giustizia penale, gli oggetti nei quali si ravvisasse una violazione di un diritto di proprietà industriale non potessero essere sequestrati finché figurassero nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o fossero in transito da o per la medesima.

Con la riforma, le suddette limitazioni al sequestro di prodotti nelle esposizioni fieristiche sono venute meno. Ciò ha permesso di ottenere per i prodotti fisici esposti nelle fiere una regolamentazione analoga a quella già in vigore per i cataloghi digitali online, sempre più spesso presenti nelle fiere, per i quali era già prevista la possibilità di ottenere sequestri e inibitorie.

Lo strumento del sequestro, precedendo l’eventuale procedimento penale, offre quindi una tutela veloce ed effettiva per i titolari di brevetti contraffatti anche durante gli eventi fieristici.

I nostri professionisti potranno consigliarvi e seguirvi qualora si rendesse necessaria un’azione di questo tipo a difesa dei vostri titoli di proprietà industriale.