202604.28
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Notizie dal mondo

INDIA – Brevetti: l’importanza dei "Working Statement"

Negli ultimi anni, l'India si è affermata come una giurisdizione chiave per la protezione della proprietà industriale. Tuttavia, il sistema brevettuale indiano presenta una peculiarità che richiede attenzione costante: l'obbligo di presentare una dichiarazione di attuazione, nota come Working Statement.

A differenza di quanto avviene in Europa o negli Stati Uniti, in India la concessione di un brevetto è infatti legata al principio secondo cui i brevetti non sono concessi solo per godere di un monopolio, ma per contribuire allo sviluppo tecnologico e industriale della nazione.

Il Working Statement (Form 27) è il documento ufficiale con cui il titolare del brevetto dichiara all'Ufficio Brevetti indiano se l'invenzione è stata "attuata" (commercializzata o utilizzata) nel territorio indiano e in che misura.

Con l'ultimo aggiornamento normativo, del 2024, la procedura è stata resa più snella, ma le scadenze restano perentorie:

  • Frequenza: La dichiarazione deve essere presentata una volta ogni tre anni finanziari.
  • Decorrenza: Il primo Working Statement deve essere depositato entro sei mesi dalla fine del terzo anno finanziario successivo alla data di concessione del brevetto.
  • Contenuto: Non è più necessario fornire dettagli finanziari estremamente granulari o specificare il valore esatto delle importazioni. È sufficiente dichiarare se il brevetto è stato attuato o meno. Se non è stato attuato, il titolare deve indicare brevemente i motivi (ad esempio, necessità di approvazioni regolatorie o mancanza di mercato).

Trascurare il deposito del Working Statement non è un semplice errore formale. Le conseguenze possono essere severe:

  • Licenze Obbligatorie: La mancata attuazione di un brevetto dopo tre anni dalla concessione espone il titolo al rischio di istanze di licenza obbligatoria da parte di terzi.
  • Sanzioni: Sebbene le sanzioni pecuniarie siano state rimodulate, l'omissione o la fornitura di informazioni false può comunque portare a dispute legali e indebolire la forza del portafoglio brevettuale in caso di contenzioso.

Il nostro Studio è ovviamente a disposizione per assistervi nella compilazione e nel deposito dei Working Statement, garantendo che i vostri asset siano sempre protetti e conformi alle normative locali.

QATAR – Estensione della tutela dei marchi: ora disponibili tutte le classi, inclusa la classe 33

In Qatar, fino al recente aggiornamento del sistema di classificazione dei marchi, alcune classi merceologiche erano “inaccessibili”.

Tuttavia, a seguito dell’adozione della 13ª edizione della Classificazione di Nizza, il Dipartimento per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale del Ministero del Commercio e dell’Industria ha chiarito che è ora possibile registrare i marchi in tutte le 45 classi previste.

La comunicazione rappresenta un passo importante nell’attuazione del nuovo sistema di classificazione e allinea pienamente il Qatar agli standard internazionali.

Tra le novità più rilevanti, la classe 33 (bevande alcoliche) è finalmente accessibile alla registrazione, superando le precedenti limitazioni. Inoltre, è stata confermata l’accettazione della birra nella classe 32, offrendo maggiore certezza agli operatori del settore beverage.

Questi aggiornamenti eliminano la necessità di ricorrere a strategie alternative di deposito e consentono ai richiedenti di adeguare le proprie specifiche in modo più coerente con la prassi internazionale.

Per ulteriori informazioni o per valutare il deposito dei vostri marchi nelle classi ora accessibili, il nostro team è a vostra disposizione.

ARIPO – Nuova riforma in materia di registrazione dei marchi

L’Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale (ARIPO) è un’organizzazione intergovernativa che riunisce diversi Paesi africani con l’obiettivo di cooperare nella tutela e gestione della proprietà intellettuale.

A partire dal 1° marzo 2026, l’ARIPO ha introdotto una delle più importanti riforme degli ultimi anni in materia di registrazione dei marchi.

La revisione del Protocollo di Banjul – che disciplina la registrazione e protezione dei marchi a livello regionale nei Paesi membri – si applicherà a tutte le nuove domande, alle pratiche pendenti e alle registrazioni già esistenti nei Paesi membri.

Tra le principali novità troviamo un aumento delle tasse ufficiali e la riduzione dei tempi di esame delle domande. Il periodo entro cui gli Stati membri dovranno emettere un eventuale rifiuto provvisorio passa da 9 a 6 mesi dalla notifica della domanda.

La riforma ARIPO del 2026 rende il sistema di registrazione dei marchi più rapido e standardizzato, ma introduce anche requisiti formali più rigorosi e un aumento dei costi per i titolari dei marchi.

ARGENTINA – Abrogate le linee guida del 2012: un nuovo scenario per i brevetti farmaceutici

Il 18 marzo 2026 l’Argentina ha compiuto una svolta storica nella tutela della proprietà industriale, abrogando integralmente le linee guida del 2012 che per oltre un decennio avevano limitato in modo significativo la brevettabilità delle invenzioni chimico‑farmaceutiche. La nuova Joint Resolution 1/2026 elimina le restrizioni che avevano reso il Paese un’eccezione nel panorama internazionale e riallinea l’esame brevettuale ai criteri previsti dalla legge nazionale e dagli standard TRIPS.

Le linee guida del 2012 escludevano intere categorie di invenzioni, considerate automaticamente non brevettabili: polimorfi, sali, esteri, enantiomeri, formulazioni, combinazioni, processi analoghi, Markush claims, pro‑farmaci e metaboliti. Queste esclusioni andavano oltre i requisiti di legge (novità, attività inventiva e applicazione industriale) e avevano creato un contesto ostile per l’innovazione.

Con la nuova risoluzione, tali limitazioni vengono eliminate. L’INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) argentino torna ad avere piena competenza tecnica e giuridica per valutare ogni domanda caso per caso, senza preclusioni basate sulla tipologia dell’invenzione. Questo significa che molte innovazioni incrementalmente rilevanti – come nuove forme solide più stabili o formulazioni migliorate – potranno ora essere esaminate secondo criteri ordinari.

La riforma rappresenta un allineamento con le pratiche degli uffici brevetti più avanzati e con gli impegni internazionali assunti dall’Argentina, inclusi quelli derivanti dal recente accordo USA‑Argentina sul commercio e gli investimenti. Il Paese punta così a recuperare credibilità e attrarre investimenti nel settore life sciences.

La nuova normativa introduce però una clausola di salvaguardia: se un prodotto farmaceutico era già commercializzato in Argentina prima dell’entrata in vigore della risoluzione, il titolare di un eventuale nuovo brevetto non potrà impedirne la vendita né chiedere compensi. L’eccezione è ampia e riguarda anche ingredienti attivi, metodi di produzione, importazione ed esportazione.