202412.17
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Nuove prospettive per la protezione dei Design: l'impatto del Trattato sulla Legge in materia di Design

Dopo la Riforma UE del Design, ancora una notizia dal mondo dei Design: il 22 Novembre 2024 è stato adottato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) il Trattato sulla Legge in materia di Design (Design Law Treaty).

Il Trattato, che ha visto la luce nella Conferenza Diplomatica di Riad (Arabia Saudita) dopo circa 20 anni di lavori preparatori, ha l'obiettivo di armonizzare e snellire a livello globale parte degli aspetti procedurali del diritto dei design, al fine di rendere più semplice e conveniente la protezione delle proprie creazioni per i designer, soprattutto di quelli più piccoli e delle micro, piccole e medie imprese.

Attualmente la protezione dei design varia da Paese a Paese e occorre pertanto seguire le procedure di deposito specifiche di ciascun Paese, poiché i diritti sui design sono territoriali, limitati al Paese in cui si ottiene la protezione. Il Trattato mira a rendere queste procedure più prevedibili e meno complesse.

Tra le disposizioni del Trattato che spiccano per il loro impatto sulla semplificazione delle procedure, segnaliamo le seguenti:

  • Viene stabilito un elenco massimo di indicazioni o elementi che i richiedenti devono presentare con una domanda di design, con l’esplicito divieto di aggiungere ulteriori requisiti.

Stabilire un elenco finito di elementi aiuterà a formare un quadro prevedibile per le procedure di protezione del design, riducendo gli oneri amministrativi.

  • Viene consentito ai richiedenti di scegliere il modo in cui rappresentare il design in una domanda, cioè mediante disegni, fotografie, video (quest’ultimi solo se ammessi dallo specifico Ufficio di PI competente) o una loro combinazione, a colori o in bianco e nero; viene inoltre permesso l’utilizzo di linee tratteggiate, per le porzioni che non fanno parte del design che si intende proteggere, e di ombreggiature; viene anche sancito che non vi è un numero minimo o massimo di viste richiesto.

La semplificazione introdotta è evidente e consentirà ai richiedenti di non doversi preoccupare di vedersi rifiutata una domanda in virtù di requisiti specifici di singoli Uffici di PI.

  • Vengono stabiliti i requisiti minimi sufficienti per ottenere la concessione di una data di deposito; tali requisiti sono un'indicazione, anche implicita, che gli elementi forniti dal richiedente all'Ufficio di PI intendono essere una domanda di design, informazioni per identificare e contattare il richiedente o il suo mandatario e una rappresentazione sufficientemente chiara del design.

Ciò assicura che i richiedenti potranno ottenere una data di deposito senza ritardi, anche se alcune formalità vengono affrontate successivamente, senza il rischio di vedersi posticipata la data di deposito.

  • Viene previsto un periodo di grazia di 12 mesi dopo la prima divulgazione del design, durante il quale tale divulgazione non influisce sulla validità di una domanda per tale design.

Grazie a tale disposizione, i richiedenti potranno “testare il mercato” per 12 mesi prima di presentare la domanda di design, senza preoccuparsi di disposizioni differenti in materia di periodo di grazia tra le varie giurisdizioni.

  • Viene consentito ai richiedenti di mantenere i loro design non pubblicati per almeno sei mesi dopo aver ottenuto la data di deposito.

Differire la pubblicazione consentirà di avere maggiore controllo sulle tempistiche del rilascio iniziale del prodotto. Avere un periodo minimo comune per tale differimento garantirà che i vantaggi dello stesso non siano vanificati da una pubblicazione in un Paese che prevede un periodo di differimento minore (o non lo prevede affatto).

  • Sono previste misure per porre rimedio al mancato rispetto di una scadenza o ad altre omissioni e errori (ad esempio la rivendicazione di una priorità).

Tali misure consentiranno vantaggiosamente di evitare che i richiedenti perdano irreparabilmente i loro diritti a causa di tali mancanze.

  • Viene semplificata la procedura di richiesta di rinnovo della registrazione di un design, fissando un elenco massimo di indicazioni che una richiesta di rinnovo dovrà contenere per ottenere il rinnovo stesso, con l’esplicito divieto da parte degli Uffici di PI di richiedere ulteriori indicazioni.

Anche in questo caso, stabilire un elenco finito di indicazioni aiuterà a formare un quadro più prevedibile e a ridurre gli oneri amministrativi.

  • Viene promossa l'introduzione di sistemi di deposito elettronico dei disegni e modelli e lo scambio elettronico dei documenti di priorità.

Promuovere la gestione elettronica dei depositi aiuterà a semplificare le procedure e diminuire gli oneri amministrativi.

Le disposizioni del nuovo Trattato appaiono di grande importanza, soprattutto per un paese come l’Italia, in cui le creazioni dei designer rappresentano un’eccellenza riconosciuta, da proteggere e tutelare a livello globale.

A tal proposito, i dati forniti nel World Intellectual Property Indicators 2024 pubblicato dall’OMPI mostrano che nel 2023 l’Italia è il 4° paese per numero di domande di design depositate (da suoi residenti) complessivamente presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e gli Uffici di IP esteri, con una crescita del 15,7% rispetto al 2022 (la crescita più alta registrata tra i cinque Paesi con maggior numero di domande depositate, cioè, in ordine, Cina, Stati Uniti, Germania, Italia – come detto – e Sud Corea).

Il Trattato richiede la ratifica di almeno 15 Paesi dell’OMPI per entrare in vigore.

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