202412.17
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


“Perché Sanremo è Sanremo”

Festival della Canzone Italiana: un patrimonio culturale da difendere anche tramite diritti di proprietà intellettuale

Il Festival della Canzone Italiana è uno dei più importanti e longevi festival musicali al mondo a cui assistono gli italiani di tutte le generazioni da ormai più di 70 anni.

Il teatro dell’Ariston è da sempre il palcoscenico più ambito per gli artisti ma anche per gli organizzatori dell’evento che ha un'eco nazionale ed internazionale.

Da questo punto di vista è la RAI che la fa da padrone, essendole stata affidata l’organizzazione di tutte le edizioni. La RAI è autore del format televisivo proposto e licenziataria del marchio “FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA” registrato dal Comune di Sanremo, che ha provveduto a tutelare il segno in tutto il mondo, insieme ad altri marchi annessi all’evento quali “FESTIVAL DI SANREMO”, “SANREMO YOUNG” e “SANREMO FESTIVAL ORCHESTRA”.

Il “monopolio” RAI è, però, stato messo recentemente in discussione dal ricorso presentato dalla società Just Entertainment al TAR Liguria. La Just Entertainment è una società di edizione musicale e di produzione e realizzazione di eventi e opere musicali che aveva espresso la sua volontà di acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival di Sanremo e del relativo marchio dal Comune stesso, senza però ricevere riscontro da quest’ultimo.

Con la sentenza 843 del 2024 il TAR Liguria si è pronunciato sull’affidamento diretto, da parte del Comune di Sanremo, della concessione in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” e dell’organizzazione delle edizioni 2024 e 2025 del Festival alla RAI, statuendo che tali affidamenti richiedono l’adozione di procedure di evidenza pubblica e reputando, quindi, illegittimo l’affidamento diretto, seppur salvando l’organizzazione del festival in capo a RAI per l’anno 2025.

Il ricorso principalmente afferma che la concessione dell’uso esclusivo del marchio e l’organizzazione del Festival (e di eventi ad esso collaterali) sono avvenute senza una procedura competitiva, e quindi in violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione sanciti dal diritto europeo e dalla normativa nazionale.

L’uso dell’affidamento diretto non può, infatti, essere giustificato da considerazione di mera prassi, perché questa non può prevalere sulla necessità di garantire evidenza pubblica e concorrenza a pari opportunità tra tutti i soggetti interessati.

Ciò che qui maggiormente rileva è che il TAR ha respinto l’argomentazione della RAI secondo cui il format del Festival sarebbe indissolubilmente legato al marchio. Questa tesi si fondava sull’idea che il format stesso, quale “struttura creativa” della manifestazione, non potesse essere disgiunto dal titolo “Festival della Canzone Italiana”, rappresentato dal marchio registrato dal Comune di Sanremo.

La sentenza ha invece sottolineato che il Comune è il legittimo titolare del marchio e può quindi concederne l’uso ad altri soggetti. Questo diritto implica che il Comune possa liberamente associarlo a format differenti da quello attuale, purché sia rispettata la funzione distintiva del marchio stesso. Il TAR ha evidenziato che il marchio rappresenta il titolo della manifestazione e non un elemento inscindibile del format, il quale può essere soggetto a modifiche o sostituzioni senza che ciò comprometta la legittimità dell’uso del marchio.

Marchio e diritto d’autore – o anche copyright – sono, infatti, due concetti spesso confusi.

Trattasi, invece, di istituti che attengono a due discipline giuridiche diverse e con differenti effetti in ordine ai diritti che da essi derivano. La distinzione tra marchio e copyright è, quindi, fondamentale nel campo della proprietà intellettuale, poiché ciascuno di essi offre una protezione legale per tipi diversi di creazioni.

Il Marchio, che ha la precipua funzione di distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa, consente al suo titolare l’uso esclusivo dello stesso ed il conseguente diritto di impedire a terzi di utilizzare un segno identico o simile per prodotti e/o servizi identici o affini. Può consistere in nomi, loghi, slogan o altri simboli che rappresentano un brand. In altre parole, il marchio è un veicolo di comunicazione che stabilisce un collegamento tra il prodotto e/o servizio e l’azienda. La protezione legale del marchio è valida per un periodo potenzialmente illimitato potendo esso essere rinnovato in maniera perpetua.

Il copyright, o diritto d'autore, protegge le opere dell'ingegno che siano originali e creative, come testi, musica, arte visiva e film. Il copyright conferisce al creatore diritti esclusivi sulla riproduzione, distribuzione e modifica dell'opera. Tuttavia, la protezione può decadere se l'opera viene modificata in modo significativo. Quest’ultima, inoltre, si esaurisce dopo 70 anni dalla morte dell’autore.

Occorre anche evidenziare che l’autore acquisisce il complesso dei diritti sull’opera con la semplice creazione della stessa, senza l’adempimento di alcuna formalità, quale deposito, registrazione, apposizione di rivendicazioni sui prodotti o altro. La questione in capo al diritto d’autore è quindi solo di natura probatoria, in quanto egli deve poter dimostrare la paternità dell’opera e il momento della sua creazione, circostanza non sempre facile da provare.

A tal fine, l’autore può avvalersi della SIAE, depositando l’opera. Le modalità di deposito sono varie, a seconda della natura dell’opera che si intende proteggere. Anche i format televisivi – ovvero l’idea centrale e la struttura generale di un programma televisivo - sono suscettibili di tutela autoriale e la SIAE prevede un particolare sistema di deposito, denominato “Deposito Format”, offerto dalla sua sezione DOR (Teatro e Opere Radiotelevisive).

La procedura di deposito è relativamente semplice: richiede la compilazione di un apposito modulo (il Modello 91bis) con i dati del richiedente e degli autori, il deposito di un esemplare dell’opera in forma di copione ed il pagamento dei diritti SIAE.

Il deposito avrà validità di tre anni e potrà essere rinnovato per la stessa durata. Nel caso in cui si proceda ad una nuova stesura del format, però, occorrerà procedere ad un nuovo deposito. Qualora venisse variato solo il titolo, invece, sarà sufficiente comunicarlo alla SIAE senza dover eseguire un nuovo deposito.

Entrambi i sistemi di protezione mirano, quindi, a salvaguardare le creazioni intellettuali e a prevenire l'uso non autorizzato da parte di terzi. Sia i marchi che i diritti d'autore offrono ai titolari strumenti legali per difendere le proprie opere. Tuttavia, mentre il marchio si concentra sull'identità commerciale e sulla distinzione nel mercato, il copyright si occupa della protezione delle creazioni artistiche e letterarie. Comprendere queste differenze è cruciale per le aziende e i creatori che desiderano tutelare adeguatamente le loro opere e il loro brand.

Il nostro ordinamento prevede la c.d. cumulabilità delle tutele, rendendo possibile il contemporaneo deposito di un marchio e del copyright. Si pensi, ad esempio, alle etichette apposte sulle bottiglie di vino: queste possono essere protette sia tramite il deposito di un marchio figurativo, sia tramite deposito dell’immagine quale opera inedita presso la SIAE.

Il suggerimento è, quindi, quello di usufruire di entrambi gli strumenti, creando asset aziendali significativi che possono essere sfruttati commercialmente – per esempio concedendoli in licenza a terzi - aumentando la visibilità e il riconoscimento della Vostra azienda sul mercato.

I nostri professionisti sono a disposizione per valutare insieme a voi il miglior strumento per proteggere e valorizzare i Vostri asset aziendali. Non esitate a contattarci!