202403.27
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Nuovo regime di riduzione delle tasse presso l’Ufficio Brevetti Europeo

Siamo lieti di annunciarvi che dal 1 aprile 2024 l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) introdurrà un nuovo regime di riduzione delle tasse riservato alle cosiddette micro-entità, rivolto a sostenere la crescita e lo sviluppo delle entità europee più piccole e con meno esperienza, facilitando loro l'accesso al sistema brevettuale europeo.

I consulenti di Interpatent sono pronti ad assistervi per approfittare di queste nuove opportunità, guidandovi attraverso il processo di dichiarazione dello status di micro-entità e aiutandovi a navigare in queste nuove normative, al fine di assicurarvi che possiate beneficiare delle riduzioni tariffarie. Inoltre, vi supporteranno nella gestione di eventuali cambiamenti di status che potrebbero influenzare la vostra eleggibilità alle riduzioni.

Il nuovo regime si applicherà ai pagamenti delle tasse effettuati a partire dal 1 aprile 2024 per le domande di brevetto europeo e per le domande Euro-PCT entrate nella fase europea, indipendentemente dalla loro data di deposito.

Le micro-entità che potranno godere del nuovo regime sono:

- Micro-imprese: imprese che rientrano nella definizione di “piccole e medie imprese” e che inoltre impiegano meno di 10 persone e hanno un fatturato annuale totale e/o un bilancio annuale complessivo che non supera i 2 milioni di Euro;

- Organizzazioni no-profit: sono organizzazioni alle quali non è consentito, in base alla loro forma giuridica o al loro statuto, ai sensi delle leggi pertinenti, di essere una fonte di reddito, profitto o altro guadagno finanziario per i loro proprietari, o – qualora sia loro consentito di realizzare profitti – vi sia un obbligo legale o statutario secondo cui i profitti realizzati vanno reinvestiti nell’interesse dell’organizzazione;

- Università: vanno intese nel senso di università “classiche”, vale a dire istituzioni di istruzione superiore e ricerca, ai sensi delle leggi pertinenti. Tuttavia, entità simili quali istituti di istruzione secondaria o superiore, saranno considerate università;

- Organizzazioni pubbliche di ricerca: sono entità quali università o istituti di ricerca che sono organizzate ai sensi del diritto pubblico e, indipendentemente da come sono finanziate, hanno lo scopo primario di svolgere ricerche fondamentali, ricerche industriali o sviluppo sperimentale e di divulgare i risultati tramite l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti i profitti devono essere reinvestiti nell’espletamento di queste attività, nella divulgazione dei risultati o nell’insegnamento.

I richiedenti che vorranno godere del nuovo regime dovranno espressamente dichiarare il loro status, cioè di essere una delle micro-entità summenzionate.

Le suddette micro-entità potranno godere del nuovo regime a prescindere dalla loro residenza, domicilio o sede di affari e purché abbiano depositato meno di cinque domande Europee o fasi europee di domande Internazionali nei cinque anni precedenti la domanda per la quale viene richiesta la riduzione delle tasse.

Si noti che il nuovo regime non sostituisce bensì integra le misure di sostegno già esistenti per le suddette entità - legate al deposito delle domande di brevetto in una lingua di un paese contraente diversa dall’inglese, francese o tedesco - che coinvolgono la tassa di deposito e la tassa di esame, cosicché, per le suddette tasse di deposito e di esame, si potrà ottenere una riduzione totale del 51%.

Il nuovo regime prevede inoltre una riduzione del 30% su ulteriori tasse non coinvolte dalle misure di sostegno già esistenti, fra cui:

- tassa di ricerca, sia per una ricerca europea che per una ricerca europea supplementare nel caso di una domanda Euro-PCT ricercata da un'Autorità Internazionale di Ricerca (ISA) diversa dall'EPO;

- tassa di designazione;

- tassa di concessione;

- tasse di rinnovo della domanda di brevetto europeo.

Nel caso di più richiedenti che depositano una domanda di brevetto europeo o una domanda Euro-PCT, la riduzione è disponibile solo se ciascun richiedente soddisfa i criteri di ammissibilità applicabili.

Eventuali cambiamenti che comportano la perdita dello status di micro-entità (che va notificata all’EPO) avranno effetto solo sulle tasse che verranno pagate successivamente a tali cambiamenti e non avranno influenza sulle tasse ridotte già pagate.

In caso di cessione di una domanda di brevetto, la riduzione delle tasse continuerà ad applicarsi solo se il nuovo richiedente è una micro-entità.

Non perdete l’occasione di innovare e crescere approfondendo come sfruttare al meglio queste nuove misure di supporto.