Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Fotografie e loro riproduzione
Ci occupiamo in questo numero del problema della riproducibilità e tutela delle fotografie, ad esempio su siti WEB. Il tema riveste particolare interesse e ci ha visti coinvolti recentemente in numerosi pareri per i nostri clienti, i quali si trovano frequentemente nella necessità di dover contestare l’utilizzo illecito di proprie fotografie a terzi, oppure di doversi difendere rispetto a contestazioni mosse da terzi per l’utilizzo, presunto illecito, di loro fotografie. Il problema risulta evidentemente amplificato dalla possibilità offerta dai moderni mezzi di comunicazione e pubblicazione in formato elettronico.
Ambito di tutela del Copyright – opera fotografica o semplice fotografia?
In merito al rapporto tra fotografia e tutela del diritto d’autore la giurisprudenza consolidata ha più volte chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 19 del 1979 che ha incluso la fotografia nella elencazione di cui all’articolo 2 della Legge sul Diritto d’Autore, le opere di questo genere godono della tutela del diritto di autore, compresa quella più ampia definita del “diritto morale” ad essere riconosciuto quale autore dell’opera stessa. Tale circostanza si verifica esclusivamente nel caso in cui tali opere presentino un valore artistico, ossia quando abbiano carattere creativo (ai sensi del disposto di cui all’art 2575 codice civile, e 1 comma Legge 633/41). Al contrario, godono di una tutela più limitata di cui agli artt. 87 ss. della stessa legge quando manchi tale connotazione artistica.
Se sul piano teorico tale differenza appare chiara, non può affermarsi altrettanto sul piano pratico. La dottrina e la giurisprudenza hanno quindi affermato, al fine di individuare un criterio di distinzione, che l’opera fotografica è quella connotata da chiari tratti individuali che permettono di far riconoscere l’impronta personale del suo autore. Non deve dunque trattarsi di mera abilità professionale ma di vero rapporto creativo ed inventivo.
In sintesi:
- Le semplici fotografie: sono immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Protette dal diritto d’autore purché sulle fotografie siano riportate le seguenti informazioni, prescritte dall’art. 90 della Legge 633/41:
- il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
- l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -;
- il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Per questa fattispecie i diritti d’autore sono riconosciuti per 20 anni dalla produzione della fotografia.
- Le opere fotografiche: sono quelle foto che contengono un apprezzabile apporto creativo; solitamente ricollegabili al loro autore già a prima vista, per questo motivo godono della tutela «piena» del diritto d’autore anche se non riportano nessuna indicazione, come le altre opere dell'ingegno. Diritti d’autore riconosciuti fino a 70 anni dopo la morte dell'autore.
Accessibile o utilizzabile? Come evitare l’utilizzo di foto altrui non autorizzato
Sebbene la maggior parte degli utenti che operano in rete ritiene erroneamente di poter utilizzare le immagini che apparentemente risultano “accessibili”, al contrario, le norme vigenti in tema del diritto d’autore sono piuttosto semplici. Anche la fotografia infatti, al pari di ogni altra opera dell’ingegno, non può essere diffusa riprodotta o utilizzata senza il permesso dell’autore. Purtroppo, capita spesso che anche le foto facilmente reperibili in rete siano tutelate dal diritto d’autore e l’utilizzo non autorizzato delle stesse può esporre gli utenti al rischio di subire contestazioni da parte dell’autore dell’immagine utilizzata, esponendo il soggetto a richieste di risarcimento da parte dell’autore o alla rimozione immediata dell’opera.
Utilizzo di fotografie altrui in rete
Naturalmente, al fine di porre rimedio al rischio di incorrere in un utilizzo illecito di opere altrui, l’utente può avvalersi di diversi strumenti “digitali” che permettono di ottenere in modo rapido e sicuro immagini in rete.
- Immagini royalty-free
Si tratta di siti cosiddetti di “stock images” ormai sempre più diffusi all’interno dei quali si può visionare un vero e proprio archivio digitale di fotografie scaricabili gratuitamente in quanto libere da copyright e protette con licenza Creative Commons. La Creative Commons è un’organizzazione no profit fondata negli Stati Uniti, che offre diversi contratti di licenza standard per il copyright. Gli autori possono mettere la propria opera a disposizione del pubblico fissando a proprio piacimento le condizioni di utilizzo desiderate. L’utilizzo di immagini coperte da Creative Commons può dunque essere totalmente libero o in parte limitato (alcuni autori vietano ad esempio l’uso per scopi commerciali).
Accedendo a siti quali, ad esempio, Pixababy; Startup Stock Photos; Picjumbo; Fancy Crave, è quindi possibile scaricare, riutilizzare, modificare e distribuire ogni contenuto reperito da queste piattaforme senza correre il rischio di agire illecitamente in violazione dei diritti d’autore altrui.
- Flickr e Google Immagini
Questi grandi motori di ricerca trattano immagini e sono in grado di aiutare e condurre l’utente nella ricerca di file utilizzabili, permettendo di specificare il tipo di licenza associata all’immagine stessa.
Google mette a disposizione la possibilità di filtrare le immagini ricercate in base al criterio del “diritto di utilizzo” permettendo di selezionare la licenza di interesse (“riutilizzo con modifiche”, “riutilizzo”, “riutilizzo non commerciale” ecc.).
Analogamente, Flickr permette di effettuare una ricerca avanzata, anch’essa utilizzabile per specificare il tipo di licenza d’interesse.
Il rimedio del “Watermarking”
La funzione del “watermark” (“filigrana”) è quella di attestare l’origine di un file multimediale, inserendo una sorta di traccia al suo interno, che assume la funzione di firma digitale dell’autore. Esistono diverse tipologie di watermarking, più o meno efficaci, che permettono di inserire un segno “invisibile” all’interno dell’immagine. È possibile apporre questa “traccia” all’interno dei propri file utilizzando appositi servizi offerti da realtà digitali quali Digimarc, SignMyImage, Vericuff. A seconda che il servizio sia rivolto a fotografi, designer o aziende operanti in rete, tali entità permettono di creare un codice invisibile sulle immagini, che tuteli l’autore delle stesse in caso di utilizzo non autorizzato da parte di soggetti terzi.
All’utente privato, inoltre, è concessa la possibilità di ricercare le proprie immagini in rete al fine di individuarne un utilizzo illecito eventualmente intrapreso da terzi. Sarà sufficiente caricare la propria immagine su Google Images e avviare la ricerca all’interno dell’archivio digitale del motore che rintraccerà tutte le immagini identiche o simili a quella di interesse. Esistono anche piattaforme più “mirate” che permettono di rintracciare la presenza di proprie immagini nel web ( Tineye, Picscout, Plaghunter o ImageRaider).
Facebook, social networks e copyright
Con una recente sentenza il Tribunale di Roma si è espresso sull’utilizzo abusivo di fotografie scaricate da Facebook. Un noto quotidiano è stato condannato al risarcimento per aver pubblicato delle opere fotografiche prelevate senza consenso dal profilo personale di un utente Facebook, pur trattandosi di pagina “pubblica” quindi liberamente visibile a tutti i visitatori del social network.
Dalla sentenza si evince che pubblicare immagini sul social non implica automaticamente la concessione a Facebook dei diritti di sfruttamento commerciale, al contrario di quanto sostenevano la parte convenuta e il terzo chiamato in causa.
Nella “Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità” di Facebook, al paragrafo 2, rubricato “Condivisione dei contenuti e delle informazioni”, è spiegato che l’utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e ha la possibilità di controllare le modalità di condivisione mediante le impostazioni sulla privacy. Inoltre, si legge che sui contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale – ad esempio foto e video, che il social network suole chiamare “Contenuti IP” – l’utente concede a Facebook una licenza non esclusiva (Licenza IP), trasferibile, valida in tutto il mondo, per l’utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato sul social, licenza che termina nel momento in cui l’utente decide di cancellare il proprio account o i contenuti stessi, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi li abbiano conservati. Il prelievo e l’utilizzo dei Contenuti IP, seppur condivisi sul social tramite modalità “Pubblica”, non sono concessi senza il preventivo consenso del titolare dei diritti e senza corrispondergli un compenso.
Dunque, è bene sempre ricordare che anche nell’ambito di social network sussiste una grande differenza tra condivisione di fotografie altrui e copia di fotografie scaricate da profili di utenti sui social network.
Lo strumento di condivisone (Retweet per Twitter; Regram per Instagram; la Condivisione su Facebook) permette di effettuare un utilizzo corretto e lecito di una foto altrui in quanto la fonte, ovvero il profilo dal quale la foto è stata reperita, rimane visibile permettendo dunque di risalire al titolare del file condiviso. Al contrario, scaricando una foto da un profilo di terzi all’interno di un social network, seppur “pubblico”, si diviene responsabili di un uso illecito intrapreso senza l’autorizzazione dell’autore e del titolare di quel profilo.