201803.30
0
Print Friendly, PDF & Email

Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale



Una protezione a 360° per i propri marchi è oggigiorno necessaria, se si desidera conservare il valore commerciale come pure la competitività della propria azienda.

Come sapete, la funzione del marchio è quella di distinguere i prodotti e servizi offerti da una determinata impresa da quelli dei concorrenti e, dunque, far sì che il consumatore – nel visionare quello specifico marchio – immediatamente associ i prodotti e servizi da esso rivendicati ad una determinata fonte imprenditoriale. Qualora tale associazione non sia immediata, è possibile che si ingeneri un rischio di confusione per il pubblico circa l’origine imprenditoriale dei prodotti e dei servizi.

Tale ipotesi può verificarsi quando, a seguito del deposito del marchio di interesse, vi siano terzi che – a loro volta – procedano al deposito di un marchio identico e simile, per prodotti e servizi uguali o affini. Comprenderete bene che in tal caso, il frutto dell’investimento creativo, economico, pubblicitario messo in atto per il deposito del Vostro marchio potrebbe andare perso.

Pertanto, al fine di tutelare in maniera completa il Vostro brand il solo deposito della propria domanda di marchio ad oggi non è più sufficiente. Diventa, invece, indispensabile sorvegliare l'eventuale deposito, da parte di terzi, di marchi uguali o simili alle proprie registrazioni particolarmente per il fatto che si stanno verificando e moltiplicando episodi cosiddetti di "pirateria" di segni di imprese.

Come è noto, il titolare di un marchio di impresa registrato ha il diritto di fare uso esclusivo del medesimo. A ciò si accompagna altresì il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

In altre parole, l’uso da parte di un terzo di un segno identico al Vostro (con identità dei prodotti e/o servizi) o di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini che potrebbe indurre il consumatore in confusione circa l’origine imprenditoriale dei prodotti, potrebbe costituire ipotesi di contraffazione del Vostro marchio.

Per poter efficacemente contrastare il deposito da parte di soggetti terzi - possibilmente imprese concorrenti o operanti in settori affini – di marchi identici o simili a quelli di interesse, è consigliabile agire in via preventiva, attivando un servizio di sorveglianza del proprio marchio che permetta di rilevare la presenza di tali marchi prima ancora che questi pervengano a registrazione.

Quando una domanda di marchio viene depositata presso l’Ufficio marchi competente, e questo ritiene che la stessa soddisfi i requisisti di ammissibilità previsti dalla legge, la medesima verrà pubblicata sul Bollettino dei marchi. Questo è il momento effettivo in cui i terzi vengono a conoscenza dell’esistenza del marchio e hanno gli strumenti adeguati ad eventualmente contrastarne la registrazione.

Infatti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, è consentito a soggetti terzi di avanzare eventuale opposizione avverso la registrazione del marchio di interesse qualora questo possa ritenersi identico o simile ad un diritto anteriore registrato. Orbene, una volta decorso tale periodo il marchio perverrà a registrazione ed il titolare del diritto anteriore avrà strumenti meno pregnanti e più difficili da azionare per vedere tutelati i propri di diritti.

Tuttavia, senza un adeguato servizio di sorveglianza del marchio di interesse è possibile che si venga a conoscenza dell’esistenza del marchio altrui solamente dopo il trascorrere del termine consentito per presentare opposizione, vedendo così drasticamente ridotte le possibilità di veder rifiutato il marchio che si pone in contrasto con il proprio diritto anteriore.

Ricordiamo inoltre, che il fatto di agire in via preventiva contestando il deposito del marchio altrui, prima che sia trascorso il termine di opposizione (per esempio con l’invio di una lettera di diffida) è anche certamente “time and cost effective”: come sapete, le procedure di opposizione – oltre a prevendere tempistiche alquanto lunghe - richiedono l’esborso di tasse ufficiali e di costi professionali di non poco conto.

Riteniamo, dunque, consigliabile attivare un servizio di sorveglianza sul marchio di Vostro interesse e nelle classi di riferimento, di modo da - da un lato - verificare i marchi depositati da terzi che potrebbero generare confusione con il marchio sorvegliato e – dall’altro – permetterVi di tutelare e difendere al meglio i Vostri diritti.

L'esperienza acquisita ci permette di confermare l'utilità di sorvegliare i Vostri marchi contro possibili interferenze dovute a depositi effettuati da parte di Vostri concorrenti o altri terzi al fine di tutelare in maniera esaustiva e tempestiva i Vostri marchi.