202405.29
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale


Riforma del Design nell'UE: grandi cambiamenti in arrivo

Per oltre 20 anni, la legislazione sul design dell'UE è rimasta praticamente inalterata mentre il mondo continuava a cambiare, avendo un forte impatto sui design. Di fatto, a seguito dei continui sviluppi tecnologici, i design non appaiono più come una volta, essendo ora in grado di essere generati anche con strumenti che non esistevano in passato, che permettono loro di muoversi, trasformarsi, essere animati, apparire/scomparire, e persino reagire agli utenti e/o esistere nel mondo parallelo della realtà virtuale.

La necessità di riconoscere legislativamente l'esistenza di tutti questi tipi di nuovi design è stata quindi uno dei principali impulsi che ha portato alla Riforma della Legislazione sul Design dell'UE che, dopo molto dibattito e negoziazione, è stata formalmente adottata dal Parlamento dell'UE il 14 marzo di quest'anno.

Altri fattori chiave che hanno guidato il processo di riforma sono stati la necessità di modernizzare la terminologia (ad esempio, eliminando qualsiasi riferimento a 'Comunità' e sostituendolo con 'Unione Europea'), garantire la certezza giuridica (cioè essere in grado di attribuire una data certa a un design), semplificare il processo di registrazione del design a livello dell'UE e renderlo più economico, allineare la legislazione sul design dell'UE alla già riformata legislazione sul marchio dell'UE e armonizzare la protezione del design in tutti gli Stati membri dell'UE.

Le novità e le modifiche che riguardano sia il Regolamento sul Design che la Direttiva sul Design saranno introdotte secondo una tempistica passo-passo e si prevede che l'intero processo di riforma sarà completato nel 2027. Come primo passo, il testo finale del Regolamento sarà probabilmente adottato e pubblicato e diventerà efficace nel settembre/ottobre 2024. Il Regolamento inizierà ad applicarsi quattro mesi dopo la sua pubblicazione, cioè intorno a febbraio 2025. La Direttiva sul Design riguardante l'armonizzazione negli Stati membri dell'UE sarà presumibilmente adottata e pubblicata e diventerà efficace contemporaneamente al Regolamento.

Vi proponiamo di seguito una rassegna dei principali cambiamenti apportati dalla legislazione rivista.

Una prima modifica, di natura prettamente “cosmetica”, riguarda la terminologia: gli attuali Design Comunitari Registrati e Non Registrati saranno rinominati Design dell'UE Registrati (REUD) e Non Registrati (UEUD). Questa modifica riflette la volontà di armonizzazione, chiarendo che la protezione conferita si estende a tutti gli stati membri dell’UE, in modo simile a quanto avviene già per i marchi dell’UE. Parallelamente, al fine di aumentare la consapevolezza nel pubblico dell’esistenza di diritti di design per un prodotto, verrà utilizzato il simbolo di una ‘D’ maiuscola racchiusa in un cerchio, in modo simile a quanto avviene per il diritto d’autore (©) e i marchi registrati (®). Tale simbolo potrà inoltre essere affiancato dall’indicazione del numero di registrazione del design o dal link al design presente nel Registro dell’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Passando in rassegna le modifiche di natura più sostanziale, una delle questioni centrali affrontate dai legislatori dell'UE è stata certamente la revisione delle definizioni di "disegno o modello" e di "prodotto", che sono state modificate per tenere conto del fatto che possono essere protetti come disegni o modelli anche "il movimento, la transizione o qualsiasi altro tipo di animazione" di quelle caratteristiche che determinano l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, e che tale prodotto, oltre a essere “incorporato in un oggetto fisico”, può anche  materializzarsi “in una forma non fisica", aprendo le porte alla protezione di prodotti digitali e progetti completamente virtuali, senza alcuna necessaria realizzazione nel mondo reale. Si pensi, ad esempio, ad oggetti nel metaverso, token NFT, interfacce grafiche (GUI), file per stampa 3D ecc.

Al fine di semplificare il processo di registrazione del design, si avrà maggiore flessibilità nel rappresentare i design. In particolare, sarà possibile includere un numero maggiore di viste oltre le attuali sette viste consentite (includendo, ad esempio, viste ingrandite o parziali del prodotto), depositare file video e viste dinamiche di design animati. Inoltre, sarà sufficiente una rappresentazione “sufficientemente chiara” del design per ottenere una data di deposito. Anche se il concetto di “chiarezza” dovrà essere ancora meglio specificato, l’idea è che si potrà ottenere una data di deposito anche in presenza di piccole carenze, a vantaggio di una maggiore certezza giuridica.

Inoltre, è stato aggiunto che, per ottenere la protezione, le caratteristiche dell'aspetto di un disegno o modello UE registrato devono essere "mostrate in modo visibile nella domanda di registrazione".

Altre misure introdotte dalla riforma mirano a fornire strumenti più efficaci per l’enforcement dei design. Chiarendo che la creazione, il download, la copia o la condivisione di un disegno o modello protetto (ad esempio sotto forma di file CAD o di stampa 3D) senza autorizzazione può ora costituire un atto di violazione diretta, anche se non si è verificata alcuna riproduzione fisica, viene data la possibilità ai titolari di disegni e modelli di vietare la copia e la distribuzioni di design in formato digitale nonché di impedire l'abuso di tecnologie di stampa 3D che consentono di realizzare copie del disegno o modello. Inoltre, le nuove norme consentono il sequestro di prodotti contraffatti di originali protetti da disegni e modelli, impedendo la circolazione di prodotti contraffatti nel territorio dell'UE (anche se i prodotti non sono destinati al mercato EU o se il design non è protetto nel paese di origine o destinazione).

Viene altresì chiarita e ampliata la cosiddetta "clausola di riparazione" (o "clausola dei pezzi di ricambio"), cosicché le parti visibili di prodotti complessi utilizzate per riparare tali prodotti complessi ripristinandone l'aspetto originale non possono essere protette da disegni e modelli dell'UE. Vi è tuttavia l'obbligo per i produttori e i venditori di informare i loro clienti dell'esistenza di parti commerciali originali e di assicurarsi che i consumatori non utilizzino i pezzi di ricambio per scopi diversi da quelli previsti. Altre parti non necessarie per ripristinare l’aspetto generale del prodotto possono comunque essere protette come disegni e modelli dell'UE. La nuova clausola mira a garantire un mercato dei pezzi di ricambio più libero e armonizzato, in modo che i consumatori possano scegliere liberamente tra prodotti concorrenti.

Tra le modifiche, segnaliamo inoltre l’abolizione del vincolo dell’unicità della classe: in un'unica domanda potranno quindi essere inclusi disegni e modelli appartenenti a classi diverse. D'altro canto, però, il numero di disegni e modelli che possono essere inclusi in una singola domanda è stato limitato a 50 (nell’attuale normativa non è invece presente alcun limite). Per quanto riguarda le tasse, la tassa di domanda di 350 euro è rimasta invariata, mentre la tassa per ogni disegno aggiuntivo è diventata di 125 euro sia dal 2° al 10° disegno (contro gli attuali 175 euro) che dall'11° disegno in poi (contro gli attuali 80 euro). Lo scopo delle suddette modifiche è di rendere più agevole l’accesso alla protezione diminuendo i costi iniziali di registrazione, da affrontare nelle fasi iniziali, cruciali, della vita di un prodotto.

La riforma prevede inoltre la creazione di una procedura amministrativa di nullità di un design, rendendo così le richieste di nullità più veloci ed economiche rispetto alla procedura giudiziale.

Quanto sopra è solo una panoramica di alcune delle disposizioni che entreranno in vigore in un prossimo futuro. Restate sintonizzati sulla nostra newsletter per rimanere aggiornati sugli sviluppi futuri.