Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Difendere l’identità Vaticana tramite la Proprietà Intellettuale
Il Vaticano, in quanto Stato sovrano e sede della Chiesa cattolica, adotta una tutela molto rigorosa dei propri simboli religiosi e della propria identità. Utilizza strumenti di proprietà intellettuale, come la registrazione di marchi e nomi a dominio, per proteggere loghi, emblemi, nomi e simboli ufficiali (ad esempio, stemmi papali, loghi di eventi come il Giubileo, espressioni come "Habemus Papam").
La protezione tramite marchio serve a contrastare la contraffazione, a mantenere il controllo sull’uso dei simboli e a salvaguardare la sacralità dei segni religiosi, anche per evitare che vengano utilizzati in modo improprio o commerciale senza autorizzazione.
Tra i vari marchi registrati dalla Città del Vaticano – o da suoi enti e istituzioni – troviamo:
- “Peregrinatio Ad Petri Sedem”, ovvero la rappresentazione parziale dello stemma della Città del Vaticano
- “Vatican Media”, il marchio ufficiale per la distribuzione e la tutela di suoni, immagini e video relativi all’attività del Santo Padre e della Santa Sede, gestito dal Dicastero per la Comunicazione.
- “Basilica di San Pietro”, registrato sia come marchio verbale sia come marchio figurativo da La Fabbrica di San Pietro in Vaticano
- “MV” o “EMV”, ovvero i marchi dei Musei Vaticani, registrati dalla Direzione dei Musei e dei Beni Culturali – Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
- “Stato della Città del Vaticano”, registrato negli Stati Uniti
Sebbene la Città del Vaticano abbia istituito l'Ufficio Giuridico del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano – responsabile di gestire questioni legali ed amministrative – non è dotata di un vero e proprio Ufficio Brevetti e Marchi.
Infatti, per la registrazione di marchi, brevetti e modelli, è necessario rivolgersi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
La registrazione di un marchio in Italia, infatti, offre protezione non solo sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, ma è riconosciuta anche nella Città del Vaticano, grazie agli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati.
Questo significa che un marchio registrato in Italia può ottenere tutela anche nel territorio vaticano, senza la necessità di una procedura di registrazione autonoma specifica per il Vaticano stesso.
Tuttavia, lo stesso non vale per un marchio dell’Unione Europea: tale marchio protegge tutti gli Stati Membri UE, ma non include automaticamente il Vaticano. A tal fine è, infatti, necessario procedere con un deposito nazionale in Italia.
La Città del Vaticano ha provveduto anche alla tutela dei propri nomi a dominio.
Il dominio di primo livello nazionale assegnato alla Città del Vaticano è .va. Trattasi di un Country Code Top Level Domain (ccTLD) – al pari del .it, .de o del .fr – essendo la Città del Vaticano uno Stato Sovrano.
Tuttavia, a differenza degli altri ccTLD, che possono essere registrati da chiunque, la registrazione di nomi a dominio con estensione .va è riservata esclusivamente ad organismi ufficiali vaticani, come enti, dicasteri e uffici della Santa Sede; non è possibile, infatti, per privati o aziende esterne registrare domini in questa estensione.
I siti web ufficiali del Vaticano utilizzano anche nomi a dominio di secondo livello all’interno del dominio .va, come ad esempio vatican.va.
Il dominio .catholic, invece, può essere registrato solo da organizzazioni e scuole religiose cattoliche, garantendo un identificativo univoco per i siti web legati alla fede cattolica.
La Città del Vaticano è anche solita avvalersi dello strumento del diritto d’autore per tutelare i propri simboli, nomi o loghi.
La tutela del diritto d'autore nella Città del Vaticano è ora regolata dalla Legge Vaticana del 19 marzo 2011, n. CXXXII “sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi” che ha sostituito interamente la precedente normativa che prevedeva l’applicazione nello Stato della normativa italiana in tema di diritto d’autore (Legge n, 633 del 22 aprile 1941).
La Legge vaticana sul diritto d'autore si compone di soli otto articoli. Ai sensi dell'articolo 1, la Legge italiana sul diritto d'autore si applica su base suppletiva a qualsiasi questione relativa alla protezione del diritto d'autore che coinvolga la Città del Vaticano e che non sia specificamente regolata dalla Legge vaticana sul diritto d'autore. È, infatti, previsto che legge italiana è applicabile fintanto che non è in contrasto con il diritto divino, con i principi generali del diritto canonico, con le disposizioni derivanti da trattati internazionali firmati dalla Santa Sede o con le disposizioni di Patti Lateranensi e dei successivi accordi tra Italia e Città del Vaticano e sia applicabile in relazione al caso di specie.
Inoltre, vale la pena di notare che la Santa Sede è membro della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ai sensi della quale “gli autori godono, per le opere per le quali sono protetti ai sensi della presente Convenzione, nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine, dei diritti che le rispettive legislazioni accordano attualmente o potranno accordare in futuro ai loro cittadini, nonché dei diritti specialmente accordati dalla presente Convenzione”.
Quanto sopra significa che i diritti concessi dalla Legge Vaticana sul Diritto d'Autore e/o dalla Legge Italiana sul Diritto d'Autore su un’opera sono applicabili in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione di Berna (tra cui Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d'America).
Ma i simboli o nomi religiosi possono essere oggetto di protezione solo da parte della Città del Vaticano?
Teoricamente, la risposta è no. È, infatti, accordata la possibilità per soggetti terzi di registrare come marchio simboli religiosi (si pensi per esempio a comunità religiose locali), ma vi sono alcuni limiti importanti da considerare.
Innanzitutto, l’articolo 10 del codice di proprietà industriale vieta la registrazione di simboli notoriamente riconosciuti che rivestono un interesse pubblico, come molti simboli religiosi, a meno che l’amministrazione pubblica competente non esprima un diniego motivato.
La norma mira a evitare che simboli religiosi di grande rilevanza pubblica e culturale vengano monopolizzati o sfruttati commercialmente da soggetti privati senza autorizzazione, proteggendo così l’interesse collettivo e la sensibilità religiosa.
Inoltre, la registrazione può essere negata se il marchio è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume o se è privo di carattere distintivo.
La giurisprudenza, ad esempio, ha spesso negato la registrazione di marchi che utilizzano nomi o simboli religiosi universalmente riconosciuti (come "Gesù", "Madonna", "Buddha"), ritenendo che non abbiano carattere distintivo sufficiente o che possano risultare offensivi per il sentimento religioso, quindi contrari all’ordine pubblico.
È stata, infatti, disposta la nullità del marchio “BUDDHA” da parte della Corte di cassazione per difetto di capacità distintiva in quanto “non solo evoca una religione, ma comunica adesione o comunque interesse per una filosofia e uno stile di vita connotativi di un costume pertinente ormai alle più diverse manifestazioni dell’agire sociale, dalla letteratura, alla musica, dalle arti figurative alla cucina, tanto da essere divenuto di moda”.
Se, quindi, si desidera proteggere un simbolo religioso od un nome che possa richiamare il mondo religioso – qualsiasi esso sia -, si consiglia di richiedere un parere ad un esperto in materia di proprietà intellettuale, per evitare il rischio di ricevere contestazioni. I nostri professionisti sono a vostra disposizione in tal senso!


