202212.21
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale



Addio RCD, benvenuto REUD?

Il 28 novembre scorso è stata presentata dalla Commissione Europea una proposta di revisione del Regolamento CE 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (RCD), che mira a modernizzare la normativa sui disegni e modelli comunitari a 20 anni dalla sua nascita, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti in termini di portata e limitazioni.

La proposta della Commissione appare molto ambiziosa e riguarda un numero molto elevato di articoli dell’attuale Regolamento, andando a toccare sia aspetti formali sia aspetti decisamente più sostanziali. Per quanto riguarda gli aspetti formali, essa propone di abolire la dicitura “disegno comunitario registrato” a favore di “disegno dell’Unione Europea registrato”, in analogia con quanto già avviene nel settore dei marchi.

Per quanto riguarda gli aspetti più sostanziali, gli elementi di maggior rilievo e di portata più generale appaiono una sensibile riduzione delle tasse ufficiali di deposito (almeno per domande di registrazione singole e domande di registrazione multiple contenenti fino a 10 disegni) e, soprattutto, la possibilità di depositare domande di registrazione multiple indipendentemente dall’appartenenza dei disegni e modelli in esse contenute al medesimo settore merceologico.

Fra gli altri elementi sostanziali di un certo interesse è possibile citare:

- l’introduzione di movimento, transizioni ed animazioni fra le caratteristiche che definiscono l’aspetto di un prodotto;
- l’estensione della definizione di “prodotto” incorporante il disegno o modello ai prodotti digitali;
- la possibilità di vietare il transito di prodotti contraffatti attraverso l’Unione Europea anche se tali prodotti non sono destinati ad essere immessi sul mercato in Unione Europea (a condizione di godere di tutela sul mercato dei prodotti nel Paese di destinazione finale);
- l’esclusione dalla contraffazione di atti compiuti a fini didattici, a fini di critica o di parodia e a fini di pubblicità comparativa (purché conformi alle norme sulla leale concorrenza);
- la conferma della cosiddetta “clausola di riparazione” in merito alla produzione e commercializzazione di pezzi di ricambio.

Si tratta al momento solo di una proposta, ma ne seguiremo gli sviluppi e torneremo in argomento non appena le revisioni al Regolamento saranno valutate e approvate.