201607.26
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Molti ricorderanno il successo di uno slogan che qualche anno fa ha reso famosa in tutto il mondo la nuova 500. Si trattava dello slogan “you are we car” ideato nel 2007 dal sig. Andrea Bertotti a seguito di incarico commissionato dall'agenzia pubblicitaria Creative Shop s.n.c. in vista della partecipazione ad una gara indetta da Fiat Group Automobiles S.p.A. per il lancio della nuova automobile sul mercato.

Lo slogan riscosse un notevole successo, ma le parti si trovarono a battagliare per diversi anni nelle aule giudiziarie fino a giungere in Cassazione che, sul caso, si è espressa con la recente sentenza n. 13171 del 24 giugno 2016.

In estrema sintesi, il motivo del contendere concerneva, da un lato, la possibile qualifica dello slogan quale opera dell'ingegno proteggibile ai sensi della legge sul diritto d’autore e, dall'altro la possibilità per il Sig. Bertotti di ottenere il riconoscimento di un corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. 

Prima di scoprire quale sia stato l’esito della vicenda è però necessario riepilogare più in dettaglio i fatti di causa. Nella primavera del 2008 il Sig. Bertotti venne contattato dalla 515 (come già avvenuto diverse volte in passato), per concorrere ad una gara indetta dalla Fiat volta alla realizzazione di una tag-line da utilizzare in occasione del lancio della nuova “500”. Il Sig. Bertotti, accettando l’incarico, iniziò ad inviare diverse proposte tra le quali anche quella della tag-line “You are, We car” poi effettivamente scelta da Fiat per la campagna pubblicitaria. All’epoca del lancio della campagna pubblicitaria della Fiat (avvenuta il 4 luglio 2007), il Sig. Bertotti e 515, nonostante il già avvenuto utilizzo della tag-line, non avevano ancora raggiunto un preciso accordo economico. La ragione del mancato accordo sugli aspetti economici era dovuta al fatto che la stessa 515 adduceva di non aver raggiunto, a sua volta, alcun preciso accordo economico con Fiat in merito ai compensi dovuti per l’ideazione e l’utilizzo della tagline prescelta.

Il Sig. Bertotti promuoveva quindi azione nei confronti di 515 e della Fiat chiedendo che venisse accertato l’acquisto a titolo originario dell’opera a suo favore, che venisse inibito a Fiat l’uso della tag-line e che venisse infine determinato il compenso a lui dovuto quale ideatore dello slogan “You are, We car”.

In primo grado, la risposta del Tribunale è stata favorevole al Sig. Bertotti poiché è stata riconosciuta la tutelabilità dello slogan quale opera dell’ingegno, nonché il diritto del Sig. Bertotti a richiedere un compenso economico per il suo sfruttamento. In secondo grado, la Corte d’Appello ha invece mutato, ma solo in parte, la decisione. Pur confermando la natura di “opera dell’ingegno” dello slogan pubblicitario , la Corte d’Appello ha invece ritenuto che il Sig. Bertotti avesse operato all’interno di un preciso accordo (c.d. “contratto d’opera”) che comportava l’obbligo di realizzare uno slogan per partecipare alla gara indetta da Fiat. Conseguentemente, i diritti patrimoniali inerenti l’opera dovevano intendersi automaticamente ceduti a favore del committente. Non solo, la Corte d’Appello ha altresì specificato che la (mancata) determinazione del corrispettivo non poteva incidere sulla validità del contratto, non costituendo, il corrispettivo, un elemento essenziale dell’accordo.

Come sopra accennato, la vicenda è infine giunta alla Cassazione che ha avallato la sentenza della Corte d’Appello.

Questa decisione produce un effetto “rassicurante” per quelle imprese che normalmente si avvalgono di soggetti terzi per l’ideazione di campagne pubblicitarie e slogan. Al tempo stesso è però bene ricordare che, per evitare incertezze e contestazioni (che, come nel caso di specie, si sono protratte per molti anni fino al giudizio di Cassazione), è sempre preferibile regolare puntualmente il rapporto contrattuale chiarendo che il medesimo implicherà la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera (o, a seconda delle circostanze, disciplinare gli eventuali patti limitativi).