201703.22
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Un principio fondamentale che regola il rapporto tra il principio della libera circolazione di merci e servizi e la tutela dei diritti di proprietà industriale è il c.d. principio dell’esaurimento di questi ultimi.

Nel caso del diritto al marchio l’applicazione di questo principio comporta che il titolare del diritto possa compiere il primo atto di immissione in commercio del prodotto contraddistinto dal marchio, dopodiché il prodotto potrà circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea, senza che il titolare possa far leva sulla privativa industriale per ostacolare la vendita da parte di terzi del prodotto già immesso sul mercato dal titolare del marchio o, comunque, con il suo consenso.

Questo principio, in base a quanto statuito dal Tribunale di Torino con una recente ordinanza cautelare (R.G. n.32038/2015) trova applicazione anche nel caso in cui il titolare del marchio tenti di bloccare la vendita da parte di un terzo del proprio prodotto (originale e già introdotto sul mercato dal titolare stesso) attraverso i canali di vendita on line. Ciò, anche nel caso in cui la rete distributiva del titolare del marchio non contempli la vendita on line.

Il titolare del marchio potrà invece opporsi alla circolazione del prodotto già immesso sul mercato nel caso in cui le modalità utilizzate da un terzo per la commercializzazione siano tali da ledere la reputazione del marchio o si verifichi un danneggiamento o modifica della confezione o del prodotto stesso. Questa è infatti un’eccezione particolare che la normativa prevede all’operatività del principio dell’esaurimento dei diritti di proprietà industriale. In questo senso, il secondo comma dell’art. 5 del Codice di Proprietà industriale prevede infatti che:

Questa limitazione dei poteri del titolare (ndr derivante dal principio dell’esaurimento del diritto) tuttavia non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio

È importante sottolineare che tra questi “motivi legittimi” non vi rientra la semplice riduzione del prezzo applicata dal terzo rispetto a quello applicato dalla rete di “distributori ufficiali”. Come infatti chiarito dal Tribunale, il secondo comma dell’art. 5 contempla una clausola di salvaguardia a favore che titolare del marchio che non deve però essere applicata in modo da estendere in modo indebito e ingiustificato le condizioni contrattuali pattuite con coloro che hanno scelto di esser distributori dei beni contrassegnati dal marchio.