Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Registrazione di disegni e modelli e peculiarità normativa
La definizione di “disegni e modelli” fornita dalla attuale normativa italiana e comunitaria stabilisce come criteri per la registrabilità unicamente la novità ed il carattere individuale dell’aspetto di un prodotto, mentre non fa alcun riferimento alla sua gradevolezza estetica. Tale definizione mira ad allargare la possibile tutela attraverso la registrazione di un disegno e modello a qualsiasi settore industriale o artigianale, purché le caratteristiche del prodotto non siano esclusivamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
Tale definizione ha consentito l’accesso all’istituto dei disegni e modelli registrati a soggetti che operano nei campi più disparati.
Un notevole impulso alla registrazione dei disegni e modelli è sicuramente dato dal Disegno Comunitario Registrato, che consente con un’unica registrazione di ottenere tutela sul territorio di tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea.
La normativa comunitaria prevede, tra l’altro, la possibilità di depositare domande di registrazione multipla, vale a dire domande di registrazione contenenti un qualsivoglia numero di disegni diversi, purché destinati ad essere incorporati in prodotti merceologicamente affini.
Un ulteriore impulso è poi venuto dall’adesione dell’Unione Europea e di altri importanti Paesi extra europei (Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Federazione, Russa, ecc.) al Sistema dell’Aja sul disegno internazionale, che consente, mediante un’unica domanda di registrazione internazionale. di richiedere e ottenere tutela in numerosi mercati di rilevante importanza.
Sebbene, come sopra evidenziato, nessun settore manifatturiero risulti escluso a priori, resta pur vero che nell’immaginario collettivo il concetto di aspetto esteriore riporta immediatamente a categorie merceologiche in cui le caratteristiche estetiche dei prodotti hanno un’importanza predominante rispetto alle prestazioni tecniche per il successo commerciale degli stessi, in particolare al settore della moda e dell’abbigliamento.
Eppure, proprio questi settori incontrano enormi ostacoli nell’ accedere alla tutela dei disegni e modelli registrati, sostanzialmente riconducibili a due fattori: l’elevato numero di diversi modelli che compongono ciascuna collezione e la rapidità con cui cambiano gusti e tendenze.
Da un lato, anche in giurisdizioni in cui è prevista la possibilità di depositare domande di registrazione multipla – prima fra tutte l’Unione Europea – l’introduzione di decine, se non centinaia, di disegni e modelli diversi in un’unica domanda di registrazione porta comunque a investimenti economici molto onerosi.
Dall’altro, gli operatori del mondo della moda non sono generalmente interessati ad ottenere tutela su un lungo periodo di tempo.
È d’altronde evidente che proprio il settore della moda e dell’abbigliamento si trova costantemente a fronteggiare attività illecite e contraffattorie.
Tale criticità non è sfuggita al legislatore europeo, che ha introdotto, parallelamente all’istituto del disegno comunitario registrato, la tutela conferita dal disegno comunitario non registrato.
Secondo l’Art. 11 del Regolamento CE 6/2002, anche in assenza di qualsiasi deposito o registrazione formale, qualora un disegno o modello soddisfi in linea teorica i requisiti di novità o carattere individuale, esso “è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità”.
Tuttavia, la tutela conferita dal disegno o modello comunitario non registrato è affetta da numerose limitazioni.
La più rilevante, esplicitamente riscontrabile nel testo stesso del Regolamento CE 6/2002 sui disegni e modelli registrati, prevede che il titolare di un disegno comunitario non registrato possa intervenire contro possibili contraffattori, “soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto”.
Incombe pertanto sul titolare del diritto un onere di prova che è invece del tutto assente nel caso di un disegno o modello registrato e che è difficilmente quantificabile (anche alla luce della scarsa giurisprudenza reperibile in materia).
Inoltre, al titolare di un disegno o modello comunitario non registrato spetta l’onere di provare la data certa di prima divulgazione al pubblico della propria creazione.
A tale proposito, vale la pena notare come l’utilizzo di certificazione della propria proprietà Intellettuale mediante blockchain può costituire uno strumento molto efficace quantomeno per stabilire con certezza la data di divulgazione e di primo utilizzo di creazioni tutelabili mediante disegno comunitario non registrato.
In ogni caso, il titolare di un design o modello comunitario non registrato deve sopportare oneri probatori piuttosto gravosi per dimostrare l’esistenza dei propri diritti, oneri che sono invece assenti nel caso di un diritto registrato.
Inoltre, nell’azione a tutela dei propri diritti l’assenza di un diritto registrato può purtroppo precludere l’accesso a efficaci strumenti di lotta alla contraffazione. È possibile citare, a titolo di esempio, la possibilità di attivare sorveglianze doganali, che si basa sull’esistenza di un disegno o modello registrato. Ma l’assenza di un diritto registrato pone anche limitazioni rispetto alla possibilità di intervenire in modo tempestivo e rapido nei confronti della commercializzazione online di prodotti contraffatti, che sta acquisendo dimensioni sempre crescenti in tempi recenti.
In questo contesto così complesso, può assumere un’importanza strategica rilevante una interessante peculiarità della normativa italiana in materia di disegni e modelli.
Anche la normativa italiana prevede la possibilità di depositare domande di registrazione multipla e, in aggiunta, in Italia la tassa ufficiale di deposito per una domanda di registrazione multipla è fissa e del tutto indipendente dal numero di disegni diversi contenuti nella domanda.
Per apprezzare l’impatto economico di tale peculiarità basta considerare che le tasse ufficiali per il deposito di una domanda di registrazione in Italia ammontano a 100 Euro, indipendente dal fatto che i disegni in essa contenuti siano 2 o 100 o 300, mentre nel caso di deposito comunitario, si passa da 525 Euro nel caso di due disegni a 9.125 Euro nel caso di 100 disegni e addirittura a Euro 25.125 nel caso di 300 disegni.
Peraltro, la normativa italiana è estremamente libera in termini di numero e di tipologia delle riproduzioni depositate, il che limita anche l’onere nella predisposizione della domanda.
È evidente che la registrazione sul territorio di un solo Paese offre una tutela in qualche modo limitata.
Occorre tuttavia considerare che nulla nella normativa comunitaria lascia presuppore una qualche forma di incompatibilità fra l’esistenza di un disegno nazionale registrato con la possibilità di invocare la tutela del disegno o modello comunitario non registrato.
D’altronde, il possesso di un certificato di registrazione darebbe accesso ad una serie di benefici che non sarebbero altrimenti raggiungibili.
Alla luce di tali considerazioni sottolineiamo l’importanza di rivolgersi ad un professionista per valutare le migliori strategie di protezione a livello europeo o nazionale.