202104.22
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale



Dall'alto in basso, le tre copertine di Time Magazine, l’opera Cryptocrisp di Pringles e il “criptogatto” denominato “Dragon”, venduto per più di 170.000 dollari.

Tecnologia 4.0 a tutela degli asset intangibili

Il 13 aprile 2021 è stato pubblicato un articolo sul Sole 24 Ore a firma Interpatent sul tema della blockchain e il suo uso per la tutela di asset intangibili di proprietà intellettuale. È infatti noto che ormai non passi giorno in cui non vi siano notizie riguardo alla blockchain e agli NFTs (ndr Non-Fungible Tokens). Dalla vendita del primo Tweet del CEO di Twitter Jack Dorsey all’opera di Beeple “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS” (venduta all’astronomico prezzo di quasi 70 milioni di dollari sul portale di Christie’s), passando per i gatti digitali “Criptokitties” allevati e scambiati sulla blockchain di Ethereum (ETH), fino alle patatine virtuali “Cryptocrisp” di Pringles o le iconiche copertine “Is God Dead?” / “Is Truth Dead?” / “Is Fiat Dead?” di TIME magazine, ce n’è davvero per tutti i gusti quando si parla di opere creative digitali vendute sulla blockchain come NFTs.

Ma cos’è la blockchain e cosa sono gli NFTs? E soprattutto, dal punto di vista giuridico, quali diritti si trasferiscono mediante l’acquisto di un NFT?

Volgarmente, la blockchain è un registro o database distribuito, decentralizzato ed immutabile che contiene una lista di transazioni di valore, mentre un “NFT” è un “Non-fungible token”, cioè un “gettone” unico (infungibile – ovvero non interscambiabile), associabile ad un determinato asset digitale caricato su una blockchain. Tra i grandi vantaggi della blockchain, troviamo la sicurezza del sistema e la sua capacità di adattarsi a diversi ambiti, come quello assicurativo, real estate, finanza e anche a quello della proprietà intellettuale. In particolare, in proprietà intellettuale i vantaggi sono quello di poter avere, a costi ridotti, una prova di titolarità di un documento con validità permanente associato ad una data certa. Esempi di quanto detto potrebbero riguardare asset sia registrabili (grafici, disegni, opere soggette a copyright, etc.), che non registrabili (documentazione relativa al R&D, segreti commerciali, know-how, disegni non registrati, packaging, progetti, manuali, etc.), ma anche documentazione probatoria utilizzabile nelle sedi opportune. Alcuni dei benefici aggiuntivi della blockchain rispetto ai metodi tradizionali (notai e software specializzati) sono sicuramente la sua maggiore economicità e praticità.

La blockchain è tra quelle tecnologie che forma parte della c.d. quarta rivoluzione industriale (o industria 4.0). Come è noto, l’avvento delle nuove tecnologie porta ad un periodo di enorme cambiamento caratterizzato non solo da aspetti positivi, ma anche da problematiche e dubbi interpretativi.

Tra questi, sicuramente troviamo il rapporto tra gli NFTs ed il diritto d’autore. Ma torniamo al quesito iniziale: “che cosa si compra esattamente quando si acquista un NFT?”. La risposta non è semplice perché, almeno per quanto concerne il diritto italiano, eventuali diritti di sfruttamento economico sull’asset digitale non si reputano ceduti a meno che non venga espressamente stabilito per iscritto. Per esempio, l’acquisto delle summenzionate copertine della rivista TIME, trasferisce automaticamente la possibilità di utilizzarle liberamente su libri, siti web o, in generale, nella comunicazione dell’acquirente? Dipende dall’accordo fra le parti. Infatti, per capire quali diritti siano stati acquistati, sarà necessario consultare il contratto (o, in questo caso, lo smart contract), visto che in assenza di espresse previsioni relative alla cessione di diritti di sfruttamento economico dell’asset, questi rimangono in capo all’autore.

In conclusione, la blockchain offre sia grandi benefici che qualche zona d’ombra. Vista la complessità della materia, i professionisti di Interpatent sono a vostra disposizione per offrire consulenza su tematiche relative alla protezione di asset intangibili tramite blockchain.