202112.06
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale



Il Tribunale dell'Unione Europea respinge il ricorso dell’Associazione Calcio Milan S.p.A.


Il 10 novembre 2021 il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato nel merito sulla già nota controversia sorta fra la società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH Co KG e l’Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), confermando il rigetto della domanda di registrazione del marchio “ACM 1899 AC MILAN” richiesta da quest’ultima.

Nel caso di specie la vicenda nasce nel 2017 a seguito del deposito della domanda di marchio internazionale designante l’Unione Europea da parte della famosa società calcistica summenzionata, volta a proteggere prodotti riconducibili alla classe 16 quali articoli di cancelleria e ufficio. Nei termini previsti dalla legge, una società tedesca attiva nello stesso settore commerciale e titolare del marchio anteriore , rivendicante la medesima classe e prodotti, presentava all’EUIPO formale opposizione avversa a tale registrazione sostenendo un possibile rischio di confusione fra i due segni.

Dopo aver accertato l’uso genuino del marchio precedente nel periodo rilevante, il Tribunale UE ha recentemente confermato quanto asserito nei precedenti gradi di giudizio rigettando integralmente il ricorso proposto dall’Associazione Calcio Milan S.p.A.

Lo stesso ha infatti sottolineato che dal punto di vista visivo la differenza fra i segni dal punto di vista figurativo non è sufficiente per alterare la capacità distintiva dei marchi, dal momento che l’elemento dominante risiede nella componente verbale “AC MILAN” in un caso e “MILAN” nell’altro. Parimenti afferma che la comune dicitura “MILAN” sia riferibile alla famosa squadra di calcio come altresì alla città di Milano e pertanto che i due marchi siano simili a livello concettuale. Infine, ha statuito che la notorietà del marchio oggetto di registrazione non possa essere presa in considerazione nella valutazione del rischio di confusione poiché tale esame deve riferirsi solo al marchio anteriore.

Il caso di specie evidenza dunque quanto sia importante non solo svolgere delle preventive ricerche di anteriorità in riferimento ad ogni Paese nel quale si richiede la protezione di un marchio, al fine di ridurre i rischi di rilievi o di controversie, ma è altresì fondamentale venire a conoscenza dei marchi simili pubblicati nei diversi Paesi in tempi utili affinché si attuino tutte le misure necessarie per evitarne la registrazione.

Quest’ultima strategia di difesa dei titoli di proprietà intellettuale è attuabile attraverso l’attivazione dei servizi di sorveglianza, da istituire con l’obiettivo di monitorare i movimenti sul mercato non solo di eventuali competitors, ma di chiunque possa richiedere il deposito di marchi suscettibili di creare un rischio di confusione.